Niente rimborso IVA per la minore eccedenza del triennio se manca la dichiarazione
La presentazione della dichiarazione IVA dei tre periodi d’imposta interessati rappresenta un requisito indispensabile affinché possa essere chiesto il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio, ai sensi dell’art. 30 comma 3 del DPR 633/72. Si tratta di quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 20676 depositata ieri, 25 luglio 2024.
Il caso esaminato riguarda una società alla quale era stato negato il rimborso del credito indicato nella dichiarazione IVA, che si era generato nei periodi d’imposta precedenti a quello di riferimento e, precisamente, nel 2012. La dichiarazione relativa a quest’ultima annualità era stata presentata tempestivamente, mentre quelle per i due periodi d’imposta successivi (2013 e 2014) risultavano omesse, seppure inviate tardivamente. Nella dichiarazione IVA, la società aveva chiesto a rimborso il credito maturato nell’anno 2012, quale minore eccedenza detraibile del triennio ex art. 30 comma 3 del DPR 633/72.
Tuttavia, la Cassazione ha sancito che il requisito richiesto dalla predetta disposizione è l’assolvimento degli obblighi dichiarativi in relazione ai tre periodi di imposta in oggetto. Nel caso di specie, quindi, la domanda di rimborso non poteva essere presentata ai sensi di tale disposizione.
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