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LAVORO & PREVIDENZA

Indennità di disoccupazione al detenuto solo con dichiarazione di immediata disponibilità

La detenzione non certifica da sola lo stato di disoccupazione

/ Giada GIANOLA

Giovedì, 5 settembre 2024

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Ai fini dell’erogazione dell’indennità di disoccupazione è indispensabile la dichiarazione d’immediata disponibilità (c.d. DID) anche da parte del lavoratore detenuto/internato.
Lo ha chiarito la sentenza n. 22993/2024 della Cassazione, in relazione a una fattispecie alla quale era applicabile la normativa sulla prestazione ASpI (art. 2 della L. 92/2012).

La suddetta prestazione, si ricorda, è stata sostituita, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015, dalla NASpI, disciplinata dal DLgs. 22/2015. La pronuncia in commento appare, però, comunque interessante, in quanto chiarisce che lo stato di detenzione o d’internamento non è idoneo, di per sé, ad attestare lo stato di disoccupazione del soggetto e non risulta antitetico rispetto alla dichiarazione d’immediata disponibilità da un punto di vista logico o pratico.

Il caso riguardava un lavoratore in custodia cautelare in carcere licenziato nel novembre 2014, il quale aveva presentato la domanda per l’indennità di ASpI nel gennaio 2015, con riconoscimento da parte dell’INPS della prestazione non dalla data della domanda, bensì dalla data di rilascio della dichiarazione d’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, avvenuta il 2 novembre 2015.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto irragionevole l’onere della presentazione di tale dichiarazione da parte del soggetto in quanto detenuto, dovendo quest’ultimo essere considerato disoccupato per tutta la durata della detenzione. I giudici di secondo grado avevano quindi riconosciuto la prestazione in argomento dalla data della domanda.
Tale decisione è stata, però, disattesa dalla Suprema Corte, che ha così accolto il ricorso proposto dall’Istituto previdenziale.

Come evidenziato dalla Suprema Corte con la pronuncia in questione, in base alla normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, ai fini dell’erogazione dell’indennità ASpI era tra l’altro richiesto lo stato di disoccupazione del lavoratore da comprovare con la presentazione dell’interessato presso il servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato, o anche tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Per i giudici di legittimità, quindi, la Corte d’Appello ha errato nel sostenere che lo stato detentivo certifichi, di per sé, lo stato di disoccupazione, non essendo la predetta dichiarazione d’immediata disponibilità incompatibile con lo stato di detenzione o d’internamento, ma risultando, anzi, indispensabile ai fini dell’accesso alla ASpI.

Quanto alla normativa attualmente in vigore in materia di NASpI, si evidenzia che la stessa ha in parte cambiato l’indicato assetto.
Tra i requisiti di accesso alla NASpI la legge prevede sempre lo stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. c) del DLgs. 181/2000. Essendo tale norma stata abrogata dall’art. 34 comma 1 lett. g) del DLgs. 150/2015, la legge dispone che i relativi riferimenti normativi si intendono riferiti alla definizione di disoccupazione di cui all’art. 19 del DLgs. 150/2015, secondo cui i soggetti disoccupati sono quei soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Il successivo art. 21 del DLgs. 150/2015, al comma 1, prevede poi che la domanda di NASpI, così come quella di DIS-COLL, equivalga alla dichiarazione di immediata disponibilità. Di conseguenza, presentando la domanda di NASpI, il soggetto dichiara automaticamente la propria immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa.

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