Il bollo sulle comunicazioni delle cripto-attività esclude l’IVCA
Sancita una sorta di alternatività tra le due imposte
Il soggetto che detiene cripto-attività presso un “prestatore di servizi di portafoglio digitale” italiano, iscritto nel Registro operatori valute virtuali, istituito presso l’Organismo agenti e mediatori (OAM), non è tenuto ad applicare l’imposta sul valore delle cripto-attività, abbreviata IVCA, se il gestore ha applicato l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative alle cripto-attività di cui all’art. 13 comma 2-ter della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72.
Lo afferma la risposta a interpello n. 181 di ieri, con cui l’Agenzia delle Entrate ha esaminato i rapporti tra l’imposta di bollo applicabile sulle criptovalute ai sensi dell’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72 (come modificato dall’art. 1 commi 144
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