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Lecita a certe condizioni la divulgazione di dati dei soci con partecipazioni nel fondo di investimento

/ REDAZIONE

Venerdì, 13 settembre 2024

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Con la sentenza pubblicata ieri, resa nelle cause riunite C-17/22 e C-18/22, la Corte di Giustizia Ue ha fornito l’interpretazione dell’art. 6 § 1 comma 1 del Regolamento Ue 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Il trattamento di dati personali esaminato consiste nel divulgare, su richiesta di un socio di un fondo di investimento, costituito sotto forma di società di persone ad azionariato diffuso, informazioni su tutti i soci che detengono partecipazioni indirette in tale fondo, tramite società fiduciarie, indipendentemente dall’entità della loro partecipazione al capitale di detto fondo, al fine di entrare in contatto e negoziare con loro il riacquisto delle loro quote sociali, o ancora di coordinarsi con questi ultimi al fine di formare una volontà comune nell’ambito di decisioni dei soci.

Tale trattamento può essere considerato necessario, ex art. 6 comma 1 lett. b), all’esecuzione del contratto in forza del quale tali soci hanno acquistato tali partecipazioni, soltanto a condizione che tale trattamento sia oggettivamente indispensabile per realizzare una finalità che è parte integrante della prestazione contrattuale destinata a questi stessi soci, di modo che l’oggetto principale del contratto non potrebbe essere conseguito in assenza di tale trattamento.

Inoltre, può essere considerato necessario per il perseguimento del legittimo interesse di terzi, ai sensi del comma 1 lett. f), solo a condizione che detto trattamento sia strettamente necessario per la realizzazione di un simile legittimo interesse e, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, gli interessi o le libertà e i diritti fondamentali di detti soci non prevalgano su tale interesse legittimo.

Infine, è giustificato, ai sensi del comma 1 lett. c), quando è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, in virtù del diritto dello Stato membro interessato, come precisato dalla giurisprudenza di tale Sato membro, a condizione che tale giurisprudenza sia chiara e precisa, che la sua applicazione sia prevedibile per le persone che vi sono sottoposte e che risponda a un obiettivo di interesse pubblico e sia proporzionale a quest’ultimo.

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