Poteri di intervento ampi per i membri del Comitato di sorveglianza
Per la responsabilità penale rileva il fatto che possano concretamente impedire che le altrui condotte criminose siano portate a compimento
Dopo la riforma del diritto societario del 2003, non si può dire che il c.d. modello dualistico (con la governance affidata a un Consiglio di sorveglianza e a un Consiglio di gestione) abbia riscosso un significativo “successo” nell’organizzazione delle società nazionali, le quali, nella maggioranza dei casi, sono rimaste “fedeli” al classico disegno organizzativo in cui la gestione dell’impresa è affidata a uno o più amministratori, con la presenza di un Collegio sindacale.
Il pressoché nullo ricorso da parte delle imprese al sistema dualistico ha fatto così che, in giurisprudenza, ci si sia soffermati assai raramente sulle responsabilità di carattere penale che gravano sui componenti di tali organi. Per questo motivo, particolare interesse rivestono le pronunce
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