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Credito del trattamento integrativo speciale nel turismo sempre con codice «1702»

/ REDAZIONE

Sabato, 1 febbraio 2025

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L’Agenzia delle Entrate, con la ris. n. 8, pubblicata ieri, ha confermato il codice tributo “1702” per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite F24, del credito maturato per l’erogazione del trattamento integrativo speciale in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario nei giorni festivi.

Si ricorda che l’art. 1 commi da 395 a 398 della L. 207/2024 riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 5 della L. 287/91, e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 e alle condizioni indicate, un trattamento integrativo speciale, in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del DLgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.

Il sostituto d’imposta compensa, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, il credito maturato per effetto dell’erogazione del predetto trattamento integrativo speciale.

Per consentire ai sostituti di imposta di utilizzare in compensazione il credito di imposta mediante modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, la risoluzione in commento rinomina il codice tributo “1702”, istituito con la ris. n. 51/2023 (e successivamente ridenominato anche dalla ris. n. 26/2024), in “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi dai dipendenti di strutture turistico-alberghiere”.

Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella citata ris. n. 51/2023 (si veda “Compensabile il credito maturato per il trattamento integrativo speciale ai lavoratori del turismo” del 10 agosto 2023).

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