Trasferimenti infragruppo dell’impatriato con residenza estera rafforzata
L’Agenzia delle Entrate spiega le condizioni alle quali opera il requisito
Il lavoratore che, dopo essersi trasferito all’estero, rientri in Italia alle dipendenze dello stesso datore di lavoro presso il quale la persona aveva lavorato fino al trasferimento all’estero, può accedere al regime degli impatriati di cui all’art. 5 del DLgs. 209/2023 a condizione che il periodo di residenza estera sia almeno pari a sette anni; se però il datore di lavoro presso il quale aveva lavorato prima del trasferimento all’estero non coincide con quello “post-rientro”, o non fa parte dello stesso gruppo, il periodo di residenza estera richiesto scende a sei anni. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 41 di ieri, 20 febbraio 2025.
L’art. 5 comma 1 lett. b) del DLgs. 209/2023 stabilisce che, ai fini agevolativi, ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41