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Competenza variabile per l’azione revocatoria della scissione

/ REDAZIONE

Venerdì, 28 febbraio 2025

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Le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 5089/2025, hanno stabilito che l’azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., dell’atto di scissione societaria, diretta alla declaratoria di inopponibilità del negozio al creditore, è devoluta alla competenza della Sezione specializzata in materia di impresa, poiché, pur non introducendo una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta a incidere, come l’opposizione ex artt. 2506-ter, 2503 e 2503-bis c.c., sulla scissione, privandola di efficacia erga omnes, investe un tipico atto dell’organizzazione societaria, che – in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore e posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste alternativamente dai nn. 1 e 2 del comma 1 dell’art. 2901 c.c. – entra a far parte della causa petendi dell’azione proposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario.

L’azione revocatoria ordinaria nel fallimento, ex art. 66 del RD 267/42, dell’atto di scissione societaria è, invece, devoluta alla competenza del Tribunale fallimentare, la quale prevale su quella del Tribunale delle imprese.

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