Sindacato del tribunale sull’attestazione di capienza del sovraindebitato
La spesa mediana dell’ISTAT costituisce un parametro di normalità
L’accesso alla liquidazione controllata richiede che ricorra lo stato di sovraindebitamento e, congiuntamente, che la procedura possa recare una utilità, diretta o indiretta, ai creditori; è necessario che sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esperimento di azioni giudiziarie (art. 268 comma 3 del DLgs. 14/2019).
Tale presupposto è indefettibile nel caso in cui il debitore sia una persona fisica, a prescindere che l’apertura della procedura sia stata domandata dal creditore (o anche dal pubblico ministero ex artt. 73 comma 2 e 83 comma 2 del DLgs. 14/2019) o dallo stesso sovraindebitato.
Diversamente, se il ricorrente è una persona giuridica, l’assenza di attivo e di utilità non costituisce ostacolo per l’apertura della liquidazione controllata (Trib. Prato 16 dicembre 2024); la preclusione, infatti, assume natura eccezionale, oggetto di una disciplina specifica che il legislatore ha inteso riservare al solo debitore persona fisica (Trib. Milano 14 marzo 2025).
L’accertamento dell’assenza di attivo pone un preciso onere in capo al debitore che, a seconda del caso, è chiamato a premurarsi di ottenere una specifica attestazione negativa ovvero positiva da parte dell’OCC; non è sufficiente, infatti, la mera affermazione da parte del ricorrente dell’assenza di utilità per prospettare l’improcedibilità della domanda di apertura della procedura (Trib. Salerno 3 febbraio 2025).
Parimenti, anche l’eventuale inerzia o contumacia del debitore può condurre all’apertura della liquidazione controllata, malgrado l’assenza di attivo, presente e futuro (Trib. Terni 8 marzo 2024).
In particolare, se la domanda è proposta dal creditore, il debitore può, entro la prima udienza, eccepire l’impossibilità di acquisire attivo, depositando, oltre la documentazione di cui all’art. 283 comma 3 del DLgs. 14/2019, anche la relazione dell’OCC contenente tale specifica attestazione c.d. negativa.
Se il ricorso, invece, è proposto dal debitore, è necessario che questi richieda all’OCC una specifica attestazione c.d. positiva, che accerti la possibilità di acquisire attivo da destinare ai creditori, anche mediante l’esperimento di azioni giudiziarie.
A ogni modo, l’attestazione non appare vincolante per il tribunale, che non può limitarsi a prendere atto della sua esistenza, conservando, anzi, un pieno sindacato in relazione al suo contenuto.
In particolare, è da ritenere che possano trovare applicazione, anche per la relazione particolareggiata del gestore, i principi enunciati nel concordato preventivo in tema di sindacato delle attestazioni del professionista (Cass. n. 17273/2023).
Ciò comporta che il tribunale sia tenuto a vagliare la completezza, la razionalità, la sufficienza e la correttezza dell’iter logico-motivazionale seguito dal gestore, con la conseguenza che, ai fini dell’ammissibilità, ci si possa anche discostare dalle conclusioni da questi raggiunti.
Il vaglio sembra possa estendersi fino a ricomprendere una diversa quantificazione delle spese di mantenimento indicate dal gestore e il disconoscimento del loro quantum rispetto a un determinato “dato di normalità”, rappresentato dalla spesa mediana indicata dall’ISTAT per l’anno di riferimento. Tanto maggiore sarà il discostamento della specifica situazione del debitore da tale parametro, quanto maggiore sarà l’onere del debitore di motivare e documentare il suo stato, ancor più se si prevede l’esclusione di talune spese specifiche ma normalmente ricorrenti (es. spese mediche).
Non rileva, inoltre, che il gestore sia giunto a determinate conclusioni sulla scorta delle dichiarazioni del debitore piuttosto che in ragione dell’assenza di taluna documentazione. In tal senso si è espresso il Tribunale di Torino con il decreto del 13 febbraio 2025.
La disponibilità o meno di attivo risulta dirimente ai fini dell’ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata, posto che, in assenza di patrimonio, viene meno ogni sua utilità e scopo (Trib. Ferrara 5 novembre 2024, Trib. Modena 12 agosto 2024, Trib. Milano 7 agosto 2024, Trib. Treviso 18 giugno 2024 e Trib. Avellino 11 aprile 2024).
L’assenza di ogni utilità, infatti, da poter destinare, anche in via prospettica, al soddisfacimento dei creditori, comporta l’inammissibilità della domanda, posto che l’unico scopo che si potrebbe raggiungere è quello dell’esdebitazione; tale finalità, a parità di condizioni soggettive e oggettive, può essere conseguita “a costo zero” da parte del ricorrente, mediante l’accesso all’esdebitazione del debitore incapiente (Trib. Milano 10 ottobre 2024).
Ciò non esclude, di contro, la possibile apertura della liquidazione controllata in presenza di un attivo appena sufficiente a coprire le spese di procedura (Trib. Rieti 3 giugno 2024) ovvero a soddisfare, sebbene in misura minima e non simbolica, la pretesa dei creditori (Trib. Ferrara 10 marzo 2025, App. Ancona 17 maggio 2024 e App. Brescia 3 aprile 2024), anche mediante il solo apporto di finanza esterna (Trib. Padova 22 ottobre 2024).
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41