Sospesi adempimenti e versamenti nell’area dei Campi Flegrei
Il DL 65/2025 interviene anche sull’ambito applicativo dello sconto del 68% per il 2024 per i datori agricoli colpiti dall’alluvione di maggio 2023
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2025 il DL 65/2025, che prevede ulteriori misure di sostegno in favore dei datori di lavoro agricolo nei territori dell’Emilia Romagna, della Toscana e delle Marche, colpiti dall’alluvione di maggio 2023, e la sospensione dei termini di adempimento e versamento nell’area dei Campi Flegrei interessata dagli effetti del fenomeno bradisismico.
Quanto alla prima misura, l’art. 9 comma 2 del DL 65/2025 aggiunge il comma 1-bis all’art. 2 del DL 63/2024, prevedendo che lo sconto del 68% sui premi e contributi previdenziali del 2024 si applichi ai datori di lavoro agricoli di cui all’art. 2 della L. 240/84 (imprese cooperative e loro consorzi inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell’agricoltura) e all’art. 1 comma 2 del DLgs. 228/2001 (cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135, terzo comma, c.c., prevalentemente prodotti dei soci o forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico), che siano qualificati come medie e grandi imprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/Ce. Tali soggetti devono operare nelle zone agricole colpite dall’alluvione di maggio 2023 (territori dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana di cui all’allegato 1 al DL 61/2023).
Sarà l’INPS, in sede di tariffazione della contribuzione dovuta in relazione alle scadenze trimestrali dell’anno 2025, a riconoscere sull’estratto conto aziendale dei suddetti datori di lavoro un importo a credito determinato applicando lo sconto del 68% alla contribuzione previdenziale dovuta per i trimestri di competenza dell’anno 2024.
Occorre tuttavia l’autorizzazione della Commissione europea per la fruizione dello sconto in argomento.
La seconda misura è invece prevista dall’art. 11 del DL 65/2025, il quale prevede una serie di sospensioni dei termini di versamento e di adempimento di natura tributaria, contributiva e contrattuale. I soggetti interessati sono coloro che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili:
- danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro l’8 maggio 2025 (data di entrata in vigore del decreto), dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025 verificatisi nell’ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei;
- danneggiati per i quali, alla data dell’8 maggio 2025, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025 e, all’esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.
Tali soggetti saranno appositamente individuati con decreto ministeriale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Tra le varie, si segnala la sospensione, per il periodo tra il 13 marzo 2025 e il 31 agosto 2025, dei:
- termini dei versamenti tributari in scadenza nel suddetto periodo (ad eccezione dei termini concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise);
- versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 23 e 24 del DPR 600/73) e delle trattenute relative alle addizionali IRPEF regionale e comunale, operate dai soggetti interessati in qualità di sostituti d’imposta;
- termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Sono sospesi anche i termini degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025 (ad eccezione di quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise) e i termini degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro (salvo quelli riguardanti gli obblighi di comunicazione obbligatoria) verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e CAF che abbiano sede o operino nei suddetti immobili, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili.
Gli adempimenti e i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 10 dicembre 2025.
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