Nel settore gas e acqua incrementi economici da luglio
In aumento dal 2026 anche i contributi di welfare contrattuale a carico delle imprese
L’8 maggio le rappresentanze datoriali e le OO.SS. dei lavoratori hanno raggiunto l’intesa per il rinnovo per il triennio 2025-2027 del CCNL 30 settembre 2022 (si veda “Nel cedolino di ottobre aumenti per le imprese del settore gas e acqua” del 4 ottobre 2022) applicabile ai dipendenti dalle aziende del settore gas e acqua, scaduto il 31 dicembre 2024.
In primo piano ci sono le novità di carattere economico, con un aumento medio dei minimi retributivi integrati (TEM) pari a complessivi 260 euro sul triennio, rapportati al parametro 143,53. Dal mese di luglio i minimi saranno i seguenti: liv. Q, 3.493,60 euro; liv. 8, 3.154,98 euro; liv. 7, 2.915,01 euro; liv. 6, 2.674,75 euro; liv. 5, 2.435,69 euro; liv. 4, 2.287,08 euro; liv. 3, 2.139,70 euro; liv. 2, 1.934,30 euro; liv. 1, 1.740,34 euro.
I successivi aumenti avverranno da luglio 2026, luglio 2027 e ottobre 2027.
È prevista inoltre, a copertura del semestre gennaio-giugno, l’erogazione di un’indennità forfetaria una tantum nei confronti dei dipendenti in forza alla data del 1° luglio prossimo. L’una tantum dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio nei seguenti importi: liv. Q, 321,69 euro; liv. 8, 290,52 euro; liv. 7, 268,42 euro; liv. 6, 246,29 euro; liv. 5, 224,29 euro; liv. 4, 210,60 euro; liv. 3, 197,03 euro; liv. 2, 178,12 euro; liv. 1, 160,25 euro.
Tali importi vanno ridotti sia per i lavoratori a tempo parziale, proporzionalmente alla minore entità del loro orario di lavoro, sia per ciascun lavoratore in ragione di tanti sesti quanti sono i mesi di servizio eventualmente non prestati nel corso del semestre, equiparando a tal fine al mese intero la frazione di mese di durata superiore a 15 giorni (al riguardo si considerano come servizio prestato tutte le assenze con diritto alla retribuzione anche parziale a carico dell’azienda, fatta salva la corresponsione nella medesima percentuale della retribuzione spettante).
Dal 1° gennaio 2026 si incrementa il valore dell’indennità giornaliera di reperibilità da riconoscere ex art. 25 comma 8 del CCNL; per servizi feriali l’indennità passa da 21,88 a 23,88 euro, mentre per il sabato non lavorato e per i festivi si passa da 30,50 a 32,50 euro.
È definito poi in 210 euro il valore dell’ammontare retributivo annuale di produttività (ARAP) da riconoscere sotto forma di una tantum relativamente alle annate 2026 e 2027 (da erogare nel 2027 e nel 2028), al raggiungimento dei parametri di produttività definiti dal livello aziendale della contrattazione.
Da gennaio 2026 aumentano i contributi di welfare contrattuale a carico delle aziende. Per quanto riguarda la previdenza complementare l’incremento è di 4 euro medi (sul parametro 143,53) per mensilità imponibile, cui si somma un euro aggiuntivo per 12 mensilità da versare alla polizza premorienza e invalidità.
Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa (Fondo Fasie) la quota per lavoratore iscritto aumenta da 5 a 7 euro per 12 mensilità.
Passando alle novità di carattere normativo, va segnalata in primo luogo la riduzione dell’orario di lavoro, che sarà operativa dal 1° gennaio 2026, con il passaggio da 38,5 a 38 ore settimanali medie. Le aziende che desiderino continuare (o iniziare) ad adottare un orario superiore, entro il limite delle 39 ore settimanali già previsto dal comma 4 dell’art. 23 del CCNL, potranno farlo riconoscendo il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e non produttive di riflessi sugli istituti di retribuzione indiretta o differita, o altrimenti dovranno riconoscere corrispondenti riduzioni di orario da fruire secondo i criteri indicati all’art. 29 comma 8 del CCNL.
Nel confermare le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, le Parti hanno tuttavia previsto che a decorrere dal 1° ottobre 2025 l’effettuazione di prestazioni di straordinario notturno in orario compreso tra la mezzanotte e le ore 6 del mattino determini, in aggiunta al pagamento delle relative quote orarie maggiorate, il diritto a un permesso retribuito per riposo fisiologico, pari a un numero di ore corrispondente, da fruire posticipando l’inizio della lavorazione ordinaria nella giornata successiva.
In materia di salute igiene e sicurezza sul lavoro si segnala che con decorrenza gennaio 2026 verrà incrementato il monte ore annuo di permessi retribuiti a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). In aziende che occupano fino a 5 dipendenti il numero di ore passerà da 12 a 24, in aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti passerà da 30 a 48, mentre in quelle che occupano più di 15 dipendenti si passerà da 40 a 72 (in quest’ultimo caso da intendersi al netto dei permessi già previsti per le RSU).
Si segnala infine, relativamente ai soli lavoratori con disabilità riconosciuta ai sensi della L. 104/92 o che hanno diritto ai permessi ai sensi della medesima legge, l’estensione del periodo di conservazione del posto in caso di malattia, da 12 a 15 mesi in caso di comporto “secco” e da 18 a 20 mesi in caso di comporto “per sommatoria”.
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