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Prospettive di utilità «ragionevoli» nella liquidazione controllata del sovraindebitato

L’onere della prova è a carico del debitore

/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI

Venerdì, 4 luglio 2025

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Tra i provvedimenti più significativi in materia di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinate dal DLgs. 14/2019 (nella sua attuale e vigente versione risultante dalle modifiche da ultimo apportate dal DLgs. 136/2024, c.d. decreto correttivo-ter), non si può non menzionare, ad avviso di chi scrive, il recente decreto con cui il Tribunale di Torino, in data 13 febbraio 2025, ha rigettato un ricorso, depositato da un debitore persona fisica, in proprio, per la dichiarazione di apertura, nei suoi confronti, della liquidazione controllata del sovraindebitato ai sensi degli artt. 268 ss. del CCII, non essendo apparso ragionevolmente probabile, sulla scorta della pre-istruttoria esperita, che dalla procedura si sarebbe ricavato un attivo tale da offrire una qualche utilità ai creditori.

Preliminarmente ripercorrendo la fattispecie sotto un profilo fattuale, il ricorrente e, conseguentemente, l’OCC nella propria relazione ex art. 269 comma 2 del CCII, rispettivamente, rilevava (quanto al debitore istante) e, al contempo, attestava ex artt. 268 comma 3 quarto periodo e 269 comma 2 del CCII (quanto al gestore della crisi) che, pur in assenza di beni immobili e beni mobili registrati, vi sarebbe stata la possibilità di distribuire attivo in favore dei creditori sulla base delle (sole) somme che, ipoteticamente, sarebbero mensilmente residuate da quanto percepito dal ricorrente, a titolo di retribuzione, detratto il necessario al mantenimento.

Ora, appare interessante osservare come il rigetto della domanda da parte del Tribunale di Torino non sia da ascrivere alla valutazione negativa circa la possibilità di ricorrere alla liquidazione controllata in presenza del solo differenziale tra il reddito e quanto necessario al mantenimento del nucleo familiare del debitore, bensì, di converso, alla valutazione negativa circa la sussistenza del requisito dell’utilità per i creditori ex lege desumibile da una sistematica lettura del combinato disposto di cui agli artt. 268, 269 e 283 del CCII – “nell’ipotesi in cui non vi siano ex ante ragionevoli prospettive di acquisizione di utilità, tenuto conto delle circostanze del caso concreto”.

Il decreto in esame ha il pregio di soffermarsi proprio su detto delicato aspetto, ovverosia sulla valutazione circa la sussistenza del requisito dell’utilità per i creditori, affermando i seguenti principi di carattere generale.
In primo luogo, il Tribunale, nella propria summenzionata valutazione, non può limitarsi a prendere atto dell’esistenza dell’attestazione dell’OCC di cui agli artt. 268 comma 3 quarto periodo e 269 comma 2 del CCII, ma conserva un sindacato in relazione al contenuto di questa, di tal che occorre che “ne vagli la completezza, la razionalità, la sufficienza e la correttezza dell’iter logico-motivazionale seguito”.

In secondo luogo, allorché, come nel caso di specie, l’unico attivo ricavabile dalla procedura liquidatoria consista nella sola quota di reddito non necessaria al mantenimento del debitore, occorre che il Tribunale attentamente vagli l’effettiva congruità di quanto indicato e documentato dal debitore in ordine al proprio mantenimento. In tal guisa, si ritiene utile operare un raffronto tra quanto indicato dal ricorrente rispetto alla spesa mediana – rappresentante un “dato di normalità” – indicata dall’ISTAT per l’ultimo anno di riferimento per un nucleo familiare analogo a quello del debitore istante, nonché rispetto alla soglia di povertà assoluta, sempre indicata dall’ISTAT, relativa ad un nucleo familiare analogo a quello del debitore, indice che “rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia per evitare gravi forme di esclusione sociale nel contesto di riferimento”.

In terzo luogo, occorre altresì precisare come nulla osti a che il debitore, considerata la propria specifica situazione, possa discostarsi dal dato indicato dall’ISTAT relativamente alla spesa mediana; tuttavia, vien al contempo ben evidenziato come “tanto maggiore sarà il discostamento da tale dato di normalità, quanto più occorrerà che il debitore intensifichi il proprio onere motivazionale e la documentazione a supporto”.

A ciò si aggiunga che il fatto che il sin d’ora esaminato requisito dell’utilità sia previsto per la sola liquidazione controllata e non anche per la liquidazione giudiziale può trovare una giustificazione – peraltro, già sposata dalla giurisprudenza in altre pronunce (Trib. Milano 7 agosto 2024 e 10 ottobre 2024; Trib. Ferrara 5 novembre 2024) – nella previsione di un rimedio esdebitatorio alternativo, caratterizzato dalla procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente di cui all’art. 283 del CCII, oltre che nella già nota e più volte affermata esistenza, nel contesto della sola liquidazione giudiziale, di interessi pubblicistici da tutelare.

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