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IMPRESA

L’insolvenza irreversibile non preclude il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

Il commissario giudiziale va informato del compimento degli atti straordinari

/ Francesco DIANA

Mercoledì, 25 giugno 2025

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Il CNDCEC e la Fondazione nazionale dei commercialisti (FNC), con il documento di ricerca pubblicato ieri, sono intervenuti sul tema del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (c.d. PRO) allo scopo di evidenziarne le principali caratteristiche, anche alla luce delle modifiche introdotte con il DLgs. 136/2024.

Il documento, in particolare, affronta il tema dei presupposti oggettivi e soggettivi per l’accesso allo strumento, degli elementi caratteristici, delle modalità di presentazione della domanda, anche con riserva; un ampio approfondimento è dedicato alla figura e ai compiti del commissario giudiziale e del professionista indipendente.
L’ultima parte del documento è dedicata al tema della natura dell’istituto, evidenziando la posizione non pacifica in merito alla possibilità che il PRO debba essere necessariamente destinato alla continuità dell’impresa ovvero possa essere utilizzato anche in funzione liquidatoria.

Il PRO è uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza che consente il soddisfacimento dei creditori distribuendo il valore generato dal piano in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione. Resta fermo il diritto dei dipendenti, il cui credito è assistito da privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c., a essere soddisfatti integralmente entro i 30 giorni successivi all’omologazione (art. 64-bis comma 1 ultimo periodo del DLgs. 14/2019).

In ogni caso, è obbligatoria la suddivisione dei creditori in classi, nel rispetto del principio di omogeneità per posizione giuridica e interessi economici e la cui corretta formazione è oggetto di verifica da parte del commissario, oltre che requisito di ammissibilità (art. 64-bis comma 4 lett. a) del DLgs. 14/2019).
La suddivisione in classi è propedeutica, infatti, alla necessità che la proposta sia approvata all’unanimità delle stesse. Il tribunale procede con l’omologa anche quando vi siano creditori dissenzienti purché il loro credito risulti soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa della liquidazione giudiziale, in un quantum determinato alla data della domanda di omologazione (art. 64-bis comma 8 del DLgs. 14/2019).

Allo strumento può accedere il solo imprenditore commerciale non minore (c.d. presupposto soggettivo) e che si trova in stato di crisi o di insolvenza (c.d. presupposto oggettivo; art. 64-bis comma 1 del DLgs. 14/2019).
Pertanto, è precluso l’accesso all’imprenditore agricolo che, diversamente, potrà accedere al concordato minore se in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 comma 1 lett. d) del DLgs. 14/2019 ovvero agli accordi di ristrutturazione del debito; è precluso l’accesso anche all’imprenditore minore che potrà invece accedere al concordato minore.

Con riferimento al presupposto oggettivo, l’irreversibilità dell’insolvenza non sembra, invece, costituire un impedimento per l’accesso al PRO purché, come chiarito nel documento di ricerca, l’azienda sia ancora in grado di gestire le proprie attività in condizione di equilibrio finanziario.

Particolare attenzione è riposta sulla figura del commissario giudiziale la cui nomina, diversamente dalla previgente disciplina fallimentare, è resa obbligatoria anche nel caso di domanda con riserva (art. 44 comma 1 lett. b) del DLgs. 14/2019).
La sua funzione è quella di vigilare sugli atti compiuti dall’imprenditore, ivi compresa la verifica circa il compimento di eventuali atti in frode ai creditori, nonché di informare il tribunale di ogni circostanza e/o condotta dell’imprenditore tale da poter compromettere il perseguimento della finalità di risoluzione della crisi ovvero dell’insolvenza.

Nell’ambito del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, l’imprenditore subisce uno spossessamento attenuato del suo patrimonio conservando la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa che deve essere condotta nel prevalente interesse dei creditori (art. 64-bis comma 5 del DLgs. 14/2019).
Tuttavia, similmente a quanto accade nell’ambito della composizione negoziata della crisi (art. 21 comma 2 del DLgs. 14/2019), è necessario che l’imprenditore segnali preventivamente al commissario (all’esperto, nella composizione negoziata) gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti che intende compiere e che non appaiono coerenti con il piano.
Nel caso in cui tali atti siano compiuti ugualmente nonostante il parere negativo del commissario, questi procede a informare il tribunale per l’apertura del procedimento ex art. 106 del DLgs. 14/2019.

Si evidenzia che nell’ambito del PRO, l’atto straordinario compiuto può essere dichiarato inefficace solo successivamente, ove realizzato con il parere negativo del commissario; diversamente, nell’ambito del concordato preventivo l’inefficacia è ab origine, posto che gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione preventiva del tribunale ovvero del giudice delegato.

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