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Venerdì, 4 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Correzione degli errori contabili con ambito oggettivo ampio

Per Assonime assumerebbero rilevanza fiscale anche quelli di qualificazione e quantificazione

/ Silvia LATORRACA

Venerdì, 4 luglio 2025

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Con la circolare n. 16, pubblicata ieri, Assonime torna ad occuparsi della disciplina fiscale della correzione degli errori contabili, analizzando alcune delle più rilevanti problematiche applicative che risultano ancora di incerta soluzione, nonostante le indicazioni fornite sul tema dal Fisco con le risposte a interpello n. 73/2024 (già oggetto di esame con la precedente circ. Assonime n. 12/2024) e n. 63/2025.

In via preliminare si ricorda che, per effetto delle modifiche apportate all’art. 83 comma 1 del TUIR dal DL 73/2022 e dalla L. 197/2022 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022, per i soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata e sottopongono il bilancio a revisione legale, i componenti rilevati a seguito della correzione di errori contabili assumono rilevanza fiscale nel periodo d’imposta in cui l’errore viene corretto (senza che sia necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui l’errore è stato commesso), a condizione che, per i componenti negativi di reddito, non sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

Assonime si sofferma in primis sui profili sanzionatori. Secondo l’Associazione, con la risposta a interpello n. 63/2025, l’Agenzia delle Entrate sembra ribadire, seppur implicitamente, che la correzione contabile – e la conseguente attivazione della disciplina fiscale in commento – fa venir meno il presupposto applicativo delle sanzioni per infedele dichiarazione, in quanto fa venire meno ex tunc la violazione commessa.

Un altro aspetto della disciplina su cui sono sorte, nel tempo, rilevanti incertezze è quello che attiene all’ambito oggettivo di applicazione della norma.
Nella fattispecie esaminata dalla risposta n. 63/2025, l’errore contabile era stato commesso a motivo dell’errata classificazione di un componente negativo di reddito, che aveva comportato, a sua volta, un’errata imputazione temporale di tale costo.

Ad avviso di Assonime, la circostanza che l’Amministrazione finanziaria abbia riconosciuto la rilevanza fiscale della correzione dell’errore anche in tale caso, sembra deporre nel senso di ricomprendere nell’ambito oggettivo della disciplina in esame la generalità degli errori contabili, ivi compresi, dunque, quelli che vertono sulla qualificazione dei componenti reddituali e, per logica conseguenza, quelli che vertono sulla quantificazione degli stessi.

Assonime auspica, comunque, un chiarimento esplicito in questo senso. La peculiarità della fattispecie posta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate non consentirebbe, infatti, a stretto rigore, di giungere a conclusioni univoche.
Un altro aspetto cruciale della disciplina è quello che attiene alle modalità con cui le poste correttive assumono rilevanza fiscale.

Secondo una prima tesi interpretativa, alla posta correttiva dovrebbe essere attribuita la medesima rilevanza fiscale che avrebbe assunto nel periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore, mentre, secondo un’altra soluzione (che Assonime ritiene maggiormente condivisibile), la posta correttiva dovrebbe assumere rilevanza fiscale nell’esercizio in cui l’errore viene corretto, al pari di ogni altro elemento reddituale di pertinenza di tale esercizio e, dunque, sulla base dei limiti e delle condizioni di riferimento di tale periodo d’imposta (e non del periodo d’imposta originario).
Sulla questione, l’Agenzia delle Entrate sembra propendere (in entrambe le risposte interpello) per una soluzione “intermedia”.

Per alcune tipologie di errori, in particolare quelli riguardanti la quota capitale dei canoni di locazione e le quote di ammortamento, infatti, viene adottata la prima delle tesi interpretative esposte, ripristinando di fatto la situazione fiscale che sarebbe emersa in assenza dell’errore contabile.
Al contempo, sono previste eccezioni a questa soluzione per altre poste, in particolare per quelle legate alla rilevanza del c.d. ROL fiscale di cui all’art. 96 del TUIR.

Da ultimo, Assonime evidenzia che un’altra questione di notevole interesse, sulla quale mancano ancora chiarimenti ufficiali, riguarda l’individuazione del momento entro il quale si deve perfezionare la correzione.
Ad avviso dell’associazione, il ritardo nell’approvazione del bilancio o nell’ottenimento della revisione non dovrebbe pregiudicare l’applicazione della disciplina in esame (con la conseguenza che la rilevazione contabile della posta correttiva precluderebbe eventuali contestazioni fiscali dell’errore commesso) a condizione che il bilancio venga comunque approvato e revisionato al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui viene corretto l’errore.

Una volta scaduto il predetto termine, dovrebbe, invece, trovare applicazione il regime delle dichiarazioni integrative e la correzione contabile, in quanto priva di rilevanza fiscale, non potrebbe più essere opposta all’Amministrazione finanziaria.
A conclusione, tenuto conto della rilevanza dei dubbi interpretativi evidenziati, Assonime auspica un tempestivo intervento normativo sulla materia.

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