Cessione d’azienda con misure premiali fiscali ridotte nella composizione negoziata
Trova applicazione la disciplina ordinaria per il reddito d’impresa
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 178 pubblicata ieri, ha escluso l’applicazione, nell’ambito della composizione negoziata, dell’art. 86 comma 5 del TUIR, pertanto, la plusvalenza (o minusvalenza) realizzata a seguito della cessione dell’azienda resta disciplinata dalle regole ordinarie di determinazione del reddito di impresa.
Nel caso di specie, una snc presentava istanza di interpello al fine di ottenere chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 86 comma 5 del TUIR e al corretto trattamento fiscale, in relazione alla plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un compendio aziendale posta in essere in seno ad una composizione negoziata in esecuzione dell’accordo ex art. 23 lett. a) del DLgs. 14/2019, da raggiungere con i creditori, eventualmente, previa procedura competitiva ai sensi dell’art. 22 del DLgs. 14/2019 (CCII).
L’istante sosteneva che la cessione d’azienda e le sopravvenienze potessero beneficiare degli effetti premiali di cui all’art. 25-bis del DLgs. 14/2019, a condizione della pubblicazione della cessione d’azienda e/o dell’accordo con i creditori nel Registro delle imprese.
Stante il richiamo all’art. 88 comma 4-ter del TUIR, contenuto nell’art. 25-bis del CCII la società riteneva applicabile, in via analogica, al caso di specie, le previsioni di non imponibilità di cui al comma 5 dell’art. 86 non richiamate dalla norma temporalmente al Codice della crisi.
Tale ultima disposizione stabilisce, in particolare, che la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
L’art. 25-bis comma 5 del CCII prevede, quale misura premiale, che dalla pubblicazione nel Registro delle imprese del contratto e dell’accordo di cui all’art. 23 comma 1 lett. a) e c), o degli accordi di cui all’art. 23 comma 2 lett. b), si applicano gli artt. 88 comma 4-ter e 101 comma 5 del TUIR.
Secondo l’istante, tale coordinamento normativo, sarebbe applicabile anche al caso di specie: la successione temporale tra il TUIR e il DLgs. 14/2019 giustificherebbe il mancato richiamo espresso della nuova disciplina del Codice della crisi nel TUIR, sebbene lo stesso preveda l’applicazione di un regime fiscale di favore/esenzione alle sopravvenienze attive e alle plusvalenze realizzate nell’ambito delle procedure concorsuali/liquidatorie esistenti nel momento in cui la norma fu emanata.
La prospettata cessione, nel caso de qua, verrebbe effettuata all’interno di una composizione negoziata, la quale prevede sin dall’inizio l’estinzione e la cancellazione dal Registro delle imprese della società al termine della procedura, con la conseguenza che si andrebbero a produrre – nella sostanza – i medesimi effetti di un concordato liquidatorio, per il quale la norma prevede espressamente il suddetto trattamento di favore.
Ad avviso dell’istante, quindi, sarebbe possibile applicare anche alla cessione di azienda e successiva estinzione del cedente poste in essere nell’ambito della composizione negoziata il comma 5 dell’art. 86 del TUIR, con conseguente irrilevanza fiscale delle plusvalenze e minusvalenze in caso di cessione dei beni ai creditori nell’ambito del concordato preventivo.
L’Agenzia delle Entrate rammenta, in primo luogo, come le misure premiali di natura fiscale collegate all’attivazione, da parte dell’imprenditore, della composizione negoziata, siano poste al fine di incentivarne l’utilizzo, analogamente a quanto avviene nelle procedure alternative alla liquidazione giudiziale.
Il comma 5 dell’art. 25-bis del DLgs. 14/2019 stabilisce che: “Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell’accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all’articolo 23, comma 2, lettera b), si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. [...]“.
Stante il carattere speciale della disposizione di cui all’art. 86 comma 5 del TUIR rispetto alle ordinarie regole di determinazione del reddito d’impresa e l’intento del legislatore di limitare alla composizione negoziata esclusivamente le misure premiali indicate nell’art. 25-bis comma 5 del CCII (che non contempla l’art. 86 comma 5 del TUIR), l’irrilevanza delle plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione dei beni ai creditori prevista dall’arti. 86 comma 5 del TUIR non trova applicazione nell’ambito del procedimento di composizione negoziata.
Con riferimento al caso in esame, quindi, all’eventuale plusvalenza (o minusvalenza) realizzata a seguito della cessione dell’azienda nell’ambito della composizione negoziata, restano applicabili le regole ordinarie di determinazione del reddito di impresa.
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