L’armatore persona fisica non può agire come sostituto d’imposta «per opzione»
Nella risposta a consulenza giuridica n. 10 pubblicata ieri, 15 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che una persona fisica armatore di un’unità da diporto, la quale agisce al di fuori dell’attività d’impresa commerciale, non può optare per qualificarsi come sostituto d’imposta e di conseguenza non potrà effettuare la ritenuta a titolo d’acconto sugli emolumenti corrisposti al personale di equipaggio assunto.
L’art. 64 del DPR 600/73 definisce infatti la figura del sostituto d’imposta come colui che “in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto”.
I soggetti che assumono la veste di sostituto d’imposta sono individuati nel precedente art. 23, il quale, in relazione alle persone fisiche, attribuisce loro la qualifica di sostituto d’imposta solo se esercitano imprese commerciali o agricole o se esercitano arti e professioni.
Nella risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate afferma che l’art. 23 del DPR 600/73 “individua in modo tassativo” i soggetti che assumono la veste di sostituto d’imposta.
Pertanto, l’armatore persona fisica di un’unità da diporto, che agisce al di fuori dell’attività d’impresa commerciale, non può, su propria opzione, qualificarsi come sostituto d’imposta al fine di effettuare la ritenuta a titolo d’acconto sugli emolumenti corrisposti ai propri dipendenti, anche se, come evidenziato dall’istante, “svolgono attività di alta professionalità con una organizzazione paragonabile a quella di una piccola azienda”.
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