Torna il ravvedimento per il concordato preventivo biennale 2025-2026
Sarà possibile sanare le annualità 2019-2023
Nel Ddl. di conversione del DL 17 giugno 2025 n. 84, sul quale l’Aula della Camera inizierà l’esame lunedì, per effetto di un emendamento approvato dalla Commissione Finanze viene riproposto il regime del ravvedimento collegato al concordato preventivo biennale; la nuova versione, che ricalca in buona parte quella introdotta lo scorso anno dal DL 113/2024, è riservata ai contribuenti che aderiranno al CPB 2025-2026 entro il prossimo 30 settembre.
Il testo del Ddl. dovrà poi passare all’esame del Senato; non è quindi escluso che la disciplina possa ancora subire modifiche più o meno rilevanti nel corso dell’iter parlamentare.
La misura, che pur essendo definita come “ravvedimento”, presenta i caratteri di una sanatoria, è finalizzata a incentivare le adesioni al concordato, in quanto possono beneficiarne solo i “soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)“ e che aderiscono al CPB 2025-2026. Per essi, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva, sono inibite le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’art. 39 del DPR 600/73 e quelle ai fini IVA di cui all’art. 54 comma 2 secondo periodo del DPR 633/72, relativamente alle annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
Come indicato, la sanatoria, nella versione introdotta dall’emendamento, è riservata ai soggetti che applicano gli ISA; di conseguenza, i contribuenti che nei periodi d’imposta interessati hanno dichiarato cause di esclusione dagli ISA non sono ammessi alla sanatoria.
Tale principio è tuttavia derogato, al pari dello scorso anno, a beneficio dei soggetti con un ammontare di ricavi e compensi fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, i quali, per una delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023, non hanno applicato gli ISA per effetto:
- di una delle cause di esclusione legate alla pandemia da COVID-19 approvate in attuazione dell’art. 148 del DL 19 maggio 2020 n. 34, conv. L. 17 luglio 2020 n. 77;
- di una condizione di non normale svolgimento dell’attività (art. 9-bis comma 6 lett. a del DL 24 aprile 2017 n. 50, conv. L. 21 giugno 2017 n. 96);
- della causa di esclusione per le imprese che svolgono più attività, qualora l’importo dei ricavi dichiarati per le attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% del totale dei ricavi dichiarati (c.d. “imprese multiattività”).
Le limitazioni all’attività di accertamento in caso di adesione al regime del ravvedimento operano a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte dirette, addizionali e IRAP.
La determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva varia a seconda del punteggio di affidabilità fiscale del singolo contribuente, ricavandosi dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo o del valore della produzione netta già dichiarato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 84/2025 in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato in base al relativo punteggio ISA; il coefficiente di incremento del reddito varia dal 5% (punteggio ISA pari a 10) al 50% (punteggio ISA inferiore a 3).
Per i soggetti che aderiscono alla sanatoria in presenza di una delle cause di esclusione dagli ISA sopra citate, l’incremento si applica nella misura del 25%.
L’imposta sostitutiva di IRPEF, IRES e relative addizionali viene calcolata applicando alla base imponibile un’aliquota variabile a seconda del punteggio di affidabilità fiscale (salvo i contribuenti esclusi da ISA, che applicano un’aliquota fissa); diversamente, l’imposta sostitutiva dell’IRAP viene calcolata applicando la medesima aliquota (3,9%), a prescindere dal punteggio ISA.
Al pari dello scorso anno, infine, l’imposta sostitutiva in alcuni casi (periodi di imposta segnati dalla pandemia COVID-19 e presenza di cause di esclusione ISA) viene ridotta del 30%.
La nuova versione del regime del ravvedimento presenta anche qualche elemento di novità rispetto a quella introdotta lo scorso anno in quanto il versamento delle imposte sostitutive deve essere effettuato:
- in un’unica soluzione, o mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo (la rateizzazione per il regime del ravvedimento 2018-2022 era consentita fino a un massimo di ventiquattro rate);
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026.
A differenza dello scorso anno, verrebbe quindi introdotto un termine iniziale ai versamenti necessari per perfezionare l’accesso al regime del ravvedimento 2019-2023; consentire i versamenti solo dal 1° gennaio 2026 potrebbe tuttavia rendere di scarso interesse il regime del ravvedimento per il 2019, considerato che i termini per l’accertamento relativi a tale periodo di imposta scadono, ordinariamente, il 31 dicembre 2025.
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