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Aliquota ordinaria per gli interventi edilizi eseguiti dai soggetti non residenti

/ REDAZIONE

Martedì, 28 ottobre 2025

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Il possessore di un immobile che è fiscalmente residente all’estero può beneficiare dell’aliquotaordinaria” prevista per gli interventi “edilizi”, ma non di quella “maggiorata” in quanto l’unità immobiliare non può essere destinata ad abitazione principale.

Con la risposta a interpello n. 273 di ieri, 27 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ribadisce quindi che, relativamente alle spese sostenute nel corso del 2025, il soggetto non residente che esegue gli interventi di recupero edilizio nell’immobile di proprietà in Italia potrà fruire della detrazione IRPEF, di cui all’art. 16-bis del TUIR, nella misura del 36% (a condizione, si intende, che possieda redditi imponibili).

L’aliquota “maggiorata” (del 50% per le spese sostenute nel 2025) prevista per gli interventi di recupero, infatti, compete soltanto se le spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e soltanto se gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 19 giugno 2025 n. 8, per abitazione principale si intende, ai sensi dell’art. 10 comma 3-bis del TUIR, “quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata”.

Per il possessore di un immobile in Italia che ha la residenza all’estero, la condizione che l’unità sia destinata ad abitazione principale non può quindi essere soddisfatta (in tal senso la ris. Agenzia delle Entrate 8 aprile 2008 n. 136 secondo cui “la residenza all’estero esclude [...] che l’immobile posseduto in Italia possa essere considerato dimora abituale”).

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