Assegnazione agevolata in favore di società con peculiarità
Il primo aspetto di differenziazione è la necessità di contabilizzare l’entrata del bene
La disciplina dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci, contenuta nell’art. 1 commi 31-36 della L. 207/2024 (per operazioni effettuate fino al 30 settembre 2025) non prevede alcuna limitazione soggettiva circa la natura dei soci assegnatari, che possono essere anche diversi dalle persone fisiche.
Benché non sia frequente l’assegnazione in favore di società, di persone o di capitali, può essere interessante valutare le particolarità che essa presenta rispetto al caso più ricorrente in cui rivesta la forma di società solo il soggetto assegnante.
Il primo aspetto che differenzia l’assegnazione in favore di persona fisica che non esercita attività di impresa da quella in favore di società è la necessità di contabilizzare l’entrata del bene assegnato.
Secondo quanto previsto dall’OIC 21 (§ 58), la contropartita del bene è un dividendo, indipendentemente dalla natura della riserva distribuita. Come sottolinea sempre l’OIC 21, resta da verificare, qualora sia distribuita una riserva di capitali, se “a seguito della distribuzione, il valore recuperabile della partecipazione non sia diminuito al punto tale da rendere necessaria la rilevazione di una perdita di valore”.
Ciò perché le riserve di capitale, nella normalità dei casi (si pensi all’effettuazione di versamenti in conto capitale oppure alla rinuncia a finanziamenti effettuati), trovano corrispondenza nella contabilità del socio nel valore di iscrizione della partecipazione, e ciò comporta la necessità di verificare se tale valore possa restare immutato dopo la restituzione della riserva.
Dal punto di vista fiscale, invece, è necessario distinguere se la contropartita del bene sia una riserva di capitale oppure una riserva di utili.
Nel primo caso, la distribuzione riduce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, con eventuale emersione di una plusvalenza qualora questo diventi negativo (art. 86 comma 5-bis del TUIR), mentre nel secondo si applica il trattamento ordinario del dividendo, ovvero l’esclusione dell’importo dal concorso alla formazione del reddito per il 95% (art. 89 comma 2 del TUIR) o per il 41,86% del suo ammontare (art. 59 comma 1 del TUIR e DM 26 maggio 2017) a seconda che il percipiente sia una società di capitali oppure una società di persone.
Queste due diverse regole di determinazione della base imponibile devono essere applicate congiuntamente quando l’assegnazione è effettuata nell’ambito della liquidazione della società, o in occasione del recesso del socio, oppure ancora in una delle altre ipotesi di cui si occupa l’art. 47 comma 7 del TUIR.
Può anche accadere che sia una società di persone il soggetto assegnante, e il tal caso la distribuzione di reddito segue le regole dell’imputazione per trasparenza, anche quando assegnataria sia una società di capitali (art. 89 comma 1 del TUIR).
In ogni caso, secondo le regole generali dell’assegnazione agevolata, non ha alcuna conseguenza sulla base imponibile del socio assegnatario la parte del valore del bene già coperta da imposta sostitutiva (circ. Agenzia delle Entrate 1 giugno 2016 n. 26, cap. I, Parte I, § 6); questo vale, di fatto, anche quando è distribuita una riserva di capitali, attraverso il particolare meccanismo dell’aumento del costo della partecipazione in funzione della plusvalenza realizzata dall’assegnante e soggetta a imposta sostitutiva, e della successiva riduzione a causa dell’assegnazione del bene.
La circostanza che il socio sia una società potrebbe semplificare la gestione dell’assegnazione agevolata sotto il profilo dell’IVA, perché l’imposta, dal momento che l’assegnatario di regola può detrarla, non andrebbe ad aggravare il carico fiscale dell’operazione.
Addebitare l’IVA, quando oggetto dell’assegnazione è un fabbricato, ai sensi dell’art. 10 comma 1 nn. 8-bis e 8-ter del DPR 633/72 è:
- obbligatorio, nel caso in cui si assegni un fabbricato abitativo o strumentale costruito, oppure interessato da uno degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo unico dell’edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, da meno di 5 anni;
- facoltativo, qualora un fabbricato abitativo sia assegnato dalla società che l’ha costruito, o che ha effettuato uno degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo unico dell’edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, da più di 5 anni;
- facoltativo, qualora oggetto dell’assegnazione sia un fabbricato strumentale per il quale non ricorre l’obbligo di addebitare l’imposta.
Quando oggetto dell’assegnazione è un terreno edificabile o un bene mobile registrato, l’IVA deve essere in ogni caso addebitata, se l’operazione rientra nel campo di applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 2 comma 2 nn. 5 e 6 del DPR 633/72.
Infine, per le altre imposte indirette l’unico caso in cui potrebbe rilevarsi una differenza sostanziale con le persone fisiche è quello in cui è assegnato un fabbricato abitativo costruito da oltre 5 anni, perché la maggior facilità di applicazione dell’IVA può consentire di non dover pagare l’imposta di registro in misura proporzionale in applicazione del principio di alternatività IVA/registro di cui all’art. 40 del DPR 131/86.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41