Per il 2026 credito 4.0 ad hoc per le imprese agricole
La misura compensa il fatto che gli iper-ammortamenti non si applicano ai soggetti che non determinano il reddito in modo analitico
Per gli investimenti in beni strumentali 4.0, accanto ai nuovi iper-ammortamenti previsti per la generalità delle imprese dall’art. 94 del Ddl. di bilancio 2026, l’art. 96 prevede un credito d’imposta 4.0 ad hoc per le imprese del settore agricolo. L’introduzione di tale specifica agevolazione pare opportuna, considerato che i soggetti che non determinano il reddito in modo analitico (quali, ad esempio, le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale) sono esclusi dagli iper-ammortamenti (si veda “Investimenti 4.0 tra credito d’imposta e nuovo iper-ammortamento” del 25 ottobre).
Il nuovo credito d’imposta 4.0 è riconosciuto “alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura” che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016 (quindi beni materiali e immateriali 4.0), a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, o fino al 30 giugno 2027, a condizione che entro il 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il credito d’imposta è quindi riconosciuto soltanto per gli investimenti 2026, o nel termine “lungo” del 30 giugno 2027 con prenotazione (con un meccanismo temporale quindi sostanzialmente analogo a quello applicato finora per i crediti 4.0).
Il credito d’imposta 4.0 per il settore agricolo è previsto nella misura unica del 40% per gli investimenti fino a un milione di euro, nel limite di spesa complessivo di 2,1 milioni di euro.
Con successivo decreto saranno stabiliti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le disposizioni attuative, con particolare riguardo alle procedure di concessione per assicurare il rispetto del suddetto limite di spesa.
La norma ricalca poi per alcuni aspetti l’attuale credito d’imposta 4.0 ex L. 178/2020.
Viene previsto, ad esempio, il meccanismo di “recapture”, in base al quale se i beni agevolati sono ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Per espressa previsione, si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 1 commi 35 e 36 della L. 205/2017, in materia di investimenti sostitutivi.
Il credito in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti previsti dall’art. 1 comma 53 della L. 244/2007, di cui all’art. 34 della L. 388/2000 e di cui all’art. 31 del DL 78/2010.
Il credito d’imposta ad hoc per il settore agricolo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 446 della L. 207/2024, vale a dire del credito d’imposta 4.0 attualmente in vigore, né in caso di proroga del credito ZES unica e ZLS prevista dall’art. 95 del Ddl., e neppure, stando alla Relazione illustrativa, con la maggiorazione degli ammortamenti prevista dallo stesso Ddl.
Il credito d’imposta è comunque cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Analogamente ai meccanismi agevolativi precedenti, sono richiesti specifici obblighi documentali.
I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono infatti tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alla disposizione normativa.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro; in tal caso, le spese sostenute sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
Nessuna indicazione, al momento, in relazione alla necessità della perizia tecnica.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41