Competenze nel volontariato utili per i concorsi pubblici
Definiti i criteri per riconoscere in ambito scolastico e lavorativo tali competenze
Il DM 31 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 ottobre, definisce i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato, dando attuazione a quanto previsto dall’art. 19 comma 2 del Codice del Terzo settore, ai sensi e per gli effetti del DLgs. 16 gennaio 2013 n. 13, relativo al sistema nazionale di certificazione delle competenze.
In estrema sintesi le competenze maturate nel contesto di specifici percorsi di volontariato potranno costituire titoli nell’ambito dei pubblici concorsi per l’impiego nelle pubbliche amministrazioni e per l’acquisizione di crediti in ambito scolastico e universitario.
Il decreto va letto tenendo conto sia del DM del 5 gennaio 2021, che adotta le previste linee guida sia, come si evidenzia nella relazione di accompagnamento, del DM 115/2024, che disciplina i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del Lavoro, in attuazione del citato decreto del 5 gennaio 2021.
Gli elementi essenziali e propedeutici alla lettura del DM 31 luglio 2025 sono indicati nell’art. 3, ai sensi del quale: il volontariato costituisce un contesto di apprendimento non formale di competenze sociali, civiche e trasversali da valorizzare anche nel campo formativo e lavorativo; per volontari si intendono tutte le persone di cui all’art. 17 del CTS, operanti in qualsiasi tipologia di ente (APS, ODV, ma anche enti filantropici, imprese sociali, ETS generici, reti associative società di mutuo soccorso), che svolgono la loro attività in modo non occasionale, nonché i soggetti coinvolti in percorsi di volontariato assimilati; ai fini della portabilità delle competenze esercitate in taluni contesti diversi dall’apprendimento formale (art. 8 comma 3 del DM 115/2024) potranno essere oggetto di individuazione, su richiesta della persona o su iniziativa degli ETS, le competenze esercitate svolgendo attività di volontariato, anche per la spendibilità delle attestazioni rilasciate nell’ambito dei servizi regionali di individuazione, validazione e certificazione delle competenze; le competenze esercitate dal volontario devono prevedere un percorso per un minimo di 60 ore nell’arco di 12 mesi.
Nell’art. 4 si evidenzia, poi, che gli ETS erogano, secondo il proprio ordinamento, il servizio di individuazione finalizzato al riconoscimento delle competenze esercitate dalla persona, attraverso una ricostruzione e valutazione dell’apprendimento non formale. La messa in trasparenza delle competenze esercitate nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato dovrà essere improntata, da parte degli ETS, alla massima semplificazione e non richiede, per gli enti medesimi, un aggravio organizzativo, professionale o finanziario. I percorsi di volontariato devono riportare, ove possibile, gli obiettivi di apprendimento o i risultati attesi di attività seguendo gli standard dell’art. 3 del DM 115/2024.
L’art. 5 è finalizzato all’identificazione delle condizioni minime per l’ individuazione delle competenze esercitate nell’ambito delle attività di volontariato (art. 8 del DM 115/2024) e cioè:
- l’assicurazione di interventi di prima informazione, individuale o collettiva, finalizzati a garantire pari opportunità e conoscenza dei requisiti di accesso e fruizione del servizio di individuazione;
- la sottoscrizione, all’avvio del percorso, da parte del soggetto attuatore e del beneficiario della misura, di un progetto personalizzato, contenente, al minimo, la durata, in ore e giorni, o mesi, del percorso e gli obiettivi di apprendimento;
- l’affiancamento al volontario, durante lo svolgimento del percorso, di una figura dedicata al tutoraggio per le attività previste, alla raccolta delle evidenze e all’assessment esperienziale delle attività svolte;
- il rilascio finale, per chi completa almeno il 75% dell’attività (comunque non inferiore alle 60 ore nei 12 mesi), di un’attestazione di parte, avvalorata e sottoscritta dal soggetto attuatore e dal beneficiario della misura, anche per presa visione e ricevuta, contenente i risultati di apprendimento o di attività oggetto di individuazione nonché la durata, in ore e giorni o mesi, del percorso effettivamente realizzato;
- il rilascio, la conservazione e registrazione delle attestazioni (in formato digitale e sottoscritte digitalmente) a cura dei soggetti titolari delegati al rilascio (art. 7 del DM 115/2024).
Da ultimo, l’art. 6 stabilisce che, ai fini della portabilità delle competenze esercitate nel volontariato nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, le medesime sono valutate su richiesta della persona e riconosciute secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente pubblico. Le competenze individuate possono costituire titoli nell’ambito dei pubblici concorsi per l’impiego nelle pubbliche amministrazioni, per conseguire crediti formativi nei percorsi scolastici e universitari, nonché essere riconosciute come elementi di valutazione delle soft skill nel mondo del lavoro.
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