Specifiche riduzioni del premio INAIL per il settore navigazione
Attivi i servizi «Invio retribuzione e calcolo del premio» e «Richiesta certificato assicurazione equipaggio»
La gestione dei rapporti assicurativi del settore navigazione e pesca marittima, per quanto riguarda sia i premi che le prestazioni assicurative, da ormai un decennio è ricondotta ai criteri di ripartizione della competenza territoriale applicati alle altre gestioni assicurative.
Pertanto, per le posizioni assicurative e per i servizi a esse correlati (assicurazione dell’equipaggio, regolarità contributiva, pagamento dei premi, ruoli esattoriali, ecc.), è competente la Sede dell’INAIL nel cui ambito territoriale insiste la sede legale dell’armatore. Nel caso delle imprese di navigazione non residenti in Italia aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, è competente la Sede dell’INAIL nel cui ambito territoriale si trova la sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa in parola esercita la sua attività in Italia.
Per gli infortuni sul lavoro e le altre prestazioni assicurative è competente la Sede nel cui territorio l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio.
Con riferimento al versamento del premio per il settore navigazione, la scadenza è fissata al 16 febbraio.
I datori di lavoro del settore marittimo titolari delle Posizioni assicurative navigazione (PAN) trasmetteranno le dichiarazioni delle retribuzioni entro il 2 marzo attraverso il servizio on line “Invio retribuzioni e calcolo del premio”.
Tale servizio provvederà a calcolare il premio dovuto e indicherà il numero di riferimento da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento.
Tramite tale servizio è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell’equipaggio.
Particolare importanza ha l’indicazione secondo la quale, ove l’armatore eserciti l’attività di navigazione in modo non continuativo, deve comunicare nel corso dell’anno tramite l’apposito servizio on line le date di disarmo o riarmo poiché le comunicazioni individuali di Unimare non esonerano l’armatore da tale obbligo.
Anche nel settore navigazione sono previsti sconti, pure di rilievo.
La nota INAIL del 22 dicembre 2025, relativa alle istruzioni per l’autoliquidazione 2025/2026, ricorda che sono previste per tale settore tre specifiche riduzioni contributive, ovvero:
- sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN);
- sgravio per il Registro internazionale (PAN);
- sgravio navi autorizzate all’annotazione nell’elenco previsto dal DM 21 novembre 2023 (PAN).
Con riferimento agli sgravi per attività di pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e costiera va ricordato che le percentuali di esonero sono differenziate a seconda del luogo dove viene esercitata la pesca.
Esse vanno dall’esenzione totale dal versamento dei premi per il personale dell’equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea per le imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti (nel limite del 70% per le imprese armatoriali che esercitano la pesca mediterranea) e fino al 44,32% per le imprese armatoriali che esercitano la pesca costiera sempre con riferimento al personale dell’equipaggio in possesso di cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione europea.
Con riferimento allo sgravio per il Registro internazionale, va ricordato che le imprese armatrici per il personale avente i requisiti di cui all’art. 119 del Codice della navigazione (RD 327/42) e imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale italiano sono esonerate dal versamento dei premi dovuti per legge.
Infine, con riferimento allo sgravio per le navi autorizzate all’annotazione nell’elenco previsto dal DM 21 novembre 2023 va detto che esso è totale poiché le imprese in questione, per il personale imbarcato avente i requisiti di cui all’art. 119 del Codice della navigazione, sono esonerate dal versamento dei premi dovuti per legge.
A tale proposito occorre esaminare con attenzione la circolare INAIL 8 luglio 2025 n. 43, che dettaglia le modifiche introdotte dall’art. 41 del DL 144/2022, conv. L. 175/2022, al DL 457/97, conv. L. 30/98 (si veda “Agevolazione per le navi iscritte nel registro internazionale con apposita istanza” del 9 luglio 2025).
È il caso di ricordare che i servizi “Invio retribuzione e calcolo del premio” nonché “Richiesta certificato assicurazione equipaggio” sono ormai attivi poiché sono disponibili rispettivamente dall’8 gennaio 2026 e dal 2 gennaio 2026.
Sul medesimo argomento si vedano gli articoli di approfondimento pubblicati sulla Rivista La Consulenza del Lavoro, dal titolo “Autoliquidazione INAIL: scadenze, sconti e nuove aliquote di oscillazione” e “Autoliquidazione Inail per i settori spettacolo, giornalisti e scuole: novità e conferme”.
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