Con notifica nulla ricorso oltre il termine di decadenza per l’accertamento
Rimane ovviamente la necessità di rispettare i sessanta giorni
Il DLgs. 219/2023, mediante l’introduzione dell’art. 7-sexies nella L. 212/2000 ha disciplinato gli effetti dei vizi di notifica dell’atto impositivo, distinguendoli in:
- vizi che danno luogo all’inesistenza (“notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti”);
- vizi che danno luogo alla nullità, sanata dal ricorso sempre che questo intervenga entro i termini di decadenza.
Nella maggior parte delle ipotesi, il vizio di notifica è da inquadrarsi nel genus della nullità considerato che l’inesistenza è confinata ai casi in cui la notifica è priva degli elementi essenziali o eseguita nei confronti di soggetti senza collegamento con il destinatario.
Tra l’altro, qualora la notifica sia inesistente ciò significa che, ragionevolmente, il contribuente non ha materialmente preso conoscenza dell’atto, dunque sarà necessario ricorrere nei termini contro l’atto successivo notificato.
La nullità della notifica è sanata dal ricorso, “sempreché l’impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell’accertamento”.
Il menzionato principio è stato affermato varie volte in giurisprudenza, sin dalla sentenza delle Sezioni Unite 5 ottobre 2004 n. 19854 (vedasi, di recente, la Cass. 3 settembre 2026 n. 24973).
In ragione di quanto detto, se il termine di decadenza di cui all’art. 43 del DPR 600/73 scade il 31 dicembre e l’avviso di accertamento è notificato a metà novembre, ove il contribuente rinvenga un vizio di nullità della notifica può presentare ricorso dopo il 31 dicembre (rispettando ovviamente e nel contempo i sessanta giorni) eccependo l’annullabilità dell’accertamento in quanto la nullità della notifica non è stata sanata.
Stante il chiaro disposto dell’art. 7-sexies nella L. 212/2000 il ricorso dovrebbe essere accolto, sempre che si tratti di “notificazione eseguita in violazione delle norme di legge”.
Il dato normativo è molto chiaro, dunque non sembra supportare una eventuale interpretazione che distingua violazioni del procedimento notificatorio “gravi” e “meno gravi”. Qualsiasi violazione determina la nullità della notifica, quindi se la violazione non è talmente grave da determinarne l’inesistenza tendenzialmente è da ritenersi irrilevante, essendo sanata dal ricorso, salvo il ricorso sia presentato nei 60 giorni ma oltre il termine di decadenza per l’accertamento.
Sebbene l’art. 7-sexies della L. 212/2000 parli di “termine di decadenza dell’accertamento”, lo stesso dovrebbe valere per il termine di notifica della cartella di pagamento, anch’esso avente natura decadenziale.
Nel ricorso, il contribuente dovrà quindi eccepire l’intervenuta decadenza dall’accertamento verificatasi in ragione della nullità della notifica, dimostrando che sussiste una violazione della legge sul procedimento notificatorio.
Ad esempio, se si tratta di irreperibilità relativa, l’art. 140 del codice di procedura civile impone che il messo notificatore debba notiziare il contribuente del deposito dell’atto notificando presso la casa comunale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e affissione di tale avviso presso la porta dell’abitazione.
Se viene utilizzata la raccomandata semplice e/o se viene omesso l’avviso presso la porta dell’abitazione, la notifica è nulla.
Invece, se si tratta di plico consegnato ad uno dei soggetti legittimati a riceverlo, il messo deve notiziare di ciò il contribuente con raccomandata (art. 60 comma 1 lett. b-bis) del DPR 600/73), che non deve necessariamente essere con ricevuta di ritorno quindi se è stata utilizzata la raccomandata semplice la notifica non è nulla (Cass. 3 ottobre 2026 n. 26153, Cass. 20 luglio 2021 n. 20736).
Se la raccomandata (semplice o con ricevuta di ritorno) difetta, invece, la notifica è nulla.
Ammesso e non concesso che la seguente interpretazione sia corretta, potrebbe ritenersi non rientrante nel genus delle nullità la notifica mediante spedizione postale eseguita senza l’osservanza della L. 890/82 sulle spedizioni degli atti giudiziari, posto che per la giurisprudenza basta rispettare la disciplina degli invii postali raccomandati semplici (Cass. 2 febbraio 2016 n. 2047, Cass. 27 maggio 2021 n. 14748).
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