Adesione o revoca dell’opzione per il CPB 2026-2027 in scadenza
La decisione va presa entro il 2 novembre e il termine è perentorio
I contribuenti interessati al concordato preventivo biennale hanno tempo fino al prossimo 2 novembre per formalizzare l’adesione, o per revocare l’opzione espressa in precedenza; superata tale data le scelte si cristallizzeranno, considerata l’impossibilità di cambiare idea oltre la scadenza del termine.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 18/2024 § 2.3), infatti, il termine per aderire al CPB è perentorio; di conseguenza, non è in questo caso applicabile l’art. 2 comma 7 del DPR 322/98, secondo cui sono valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario.
La mancata adesione al CPB entro il termine del 2 novembre non può inoltre essere sanata ricorrendo all’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2 comma 1 del DL 2 marzo 2012 n. 16, per espressa disposizione normativa (art. 35 comma 1 del DLgs. 13/2024).
Allo stesso modo, la comunicazione della revoca del CPB 2026-2027 non può essere inviata oltre la scadenza in oggetto, per effetto di quanto indicato dal provvedimento Agenzia Entrate 27 febbraio 2026 n. 72335, secondo cui tale adempimento va effettuato “entro gli stessi termini previsti per l’adesione al CPB”.
In altre parole, l’opzione per il CPB 2026-2027 non revocata entro il 2 novembre rende definitiva la scelta, con conseguente piena applicazione dell’istituto, salvo il ricorrere di fattispecie di cessazione o decadenza.
L’adesione al CPB 2026-2027 viene formalizzata con la presentazione del modello CPB 2026-2027; al pari degli scorsi anni, l’invio del modello può essere effettuato con due distinte modalità:
- in fase di trasmissione della dichiarazione dei redditi, allegandolo al modello ISA;
- in via autonoma, congiuntamente al solo frontespizio del modello REDDITI.
L’adesione al CPB 2026-2027 precedentemente espressa può essere revocata inviando un nuovo modello CPB entro il prossimo 2 novembre, sia in modalità autonoma, sia congiuntamente alla presentazione del modello REDDITI.
Con l’invio autonomo, il modello CPB 2026-2027, compilato esclusivamente indicando “Codice ISA”, “Codice attività” e “Tipologia di reddito”, deve essere trasmesso con il frontespizio del modello REDDITI 2026, indicando il codice “2 - Revoca” nella casella “Comunicazione CPB”.
In alternativa, la revoca può essere effettuata congiuntamente alla trasmissione dei modelli REDDITI 2026, indicando nella medesima casella del frontespizio il codice “3 - Revoca con flusso dichiarativo”.
La compilazione del modello CPB risulta di fondamentale importanza, considerato che i valori indicati dal contribuente costituiscono la base di calcolo del reddito concordato; eventuali errori nella determinazione del reddito di riferimento da indicare nel rigo P04 (e del valore della produzione netta di riferimento, da indicare nel rigo P05) si ripercuotono sulla determinazione del reddito concordato.
Con il CPB 2026-2027 diviene efficace la previsione di cui all’art. 19 comma 3-bis del DLgs. 13/2024, inserito dal DLgs. 148/2026; per effetto di tale disposizione, eventuali errori commessi in fase di definizione della proposta di CPB possono essere sanati con la presentazione di una dichiarazione integrativa, con contestuale rideterminazione del reddito concordato sulla base dei dati corretti.
Si tratta di una novità di notevole rilievo, considerato che per il CPB 2024-2025 e per il CPB 2025-2026 il reddito concordato determinato in sede di presentazione del modello CPB non può essere modificato a posteriori, con conseguente decadenza dall’istituto nel caso in cui il reddito ricalcolato con i valori corretti sia superiore del 30% rispetto a quello originariamente determinato.
Diversamente, a partire dal CPB 2026-2027 gli errori o le omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato possono essere rettificati, senza che ciò influisca sulla permanenza del concordato; con mancata correzione rimane tuttavia il rischio di decadere dal CPB, nel caso in cui gli errori vengano rilevati in sede di accertamento e siano tali da determinare uno scostamento superiore al 30%.
La possibilità di correggere il reddito concordato dovrebbe riguardare sia i casi in cui l’integrazione sia a sfavore del contribuente, sia quelli in cui l’errore abbia portato alla determinazione di un reddito concordato più elevato rispetto a quello corretto, considerato che il nuovo comma 3-bis dell’art. 19 del DLgs. 13/2024 fa riferimento, in generale, alle modifiche o integrazioni della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 2 comma 8 del DPR 322/98.
In ogni caso, la nuova possibilità di sanare errori che influiscono sul reddito concordato presuppone che l’adesione al CPB 2026-2027 sia stata correttamente perfezionata entro il 2 novembre 2026; come sopra illustrato, tale termine è infatti perentorio, con conseguente impossibilità di aderire al CPB con la presentazione di una dichiarazione integrativa.
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