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Bastano meno di tre anni per la bancarotta semplice documentale

/ REDAZIONE

Giovedì, 21 marzo 2019

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Ai sensi degli artt. 217 comma 2 e 224 comma 1 del RD 267/1942, si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni all’amministratore di una società fallita che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Il reato in questione – precisa la Cassazione nella sentenza n. 12179/2019 – sussiste anche quando la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non si protragga per l’intero triennio precedente alla dichiarazione di fallimento, ma, come accadeva nel caso di specie, si sia manifestata solo in relazione a un periodo temporale più limitato, ma pur sempre ricompreso nel triennio normativamente previsto.

Ciò perché la ratio della norma incriminatrice risiede nell’esigenza di tutela della correttezza della tenuta delle scritture contabili, che può essere elusa in ogni momento e anche per breve periodo, mentre la previsione del triennio vale a segnare il limite temporale sino al quale – secondo la scelta discrezionale di politica criminale del legislatore – può spingersi l’accertamento al riguardo (cfr. Cass. n. 38598/2008).

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