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Bilancio fuori dalla bancarotta fraudolenta documentale

/ REDAZIONE

Venerdì, 13 settembre 2019

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Il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest’ultimo nella nozione di “libri” e di “scritture contabili” prevista dall’art. 216 comma 1 n. 2 del RD 267/1942.

Viene, così, ribadito dalla Cassazione, nella sentenza n. 37878 depositata ieri, che eventuali omissioni nei bilanci, sussistendone i presupposti, possono eventualmente integrare la fattispecie di bancarotta impropria da reato societario (art. 223 del RD 267/1942), ma non quella di bancarotta fraudolenta documentale, che concerne la tenuta e conversazione dei libri e delle scritture contabili, nella cui nozione non rientra per l’appunto il bilancio; reato quest’ultimo con il quale il primo può eventualmente concorrere (si veda in proposito anche Cass. n. 47683/2016).

Il medesimo ragionamento – di esclusione del bilancio dall’oggetto del reato – viene esteso dai giudici di legittimità anche alla bancarotta documentale semplice di cui all’art. 217 del RD 267/1942. Nel caso di specie, infatti, si trattava di una condanna per tale ultima fattispecie connessa ad una anomalia riguardante, in particolare, l’inattendibilità dei bilanci anteriori all’annualità in cui per la prima volta è emersa un’imponente perdita di esercizio.


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