Certificato di esenzione IVA per il mandatario di un organismo internazionale
L’ente che agisce in nome e per conto di un organismo internazionale riconosciuto, avente sede in un altro Stato membro, deve munirsi del certificato di esenzione IVA previsto dall’art. 51 commi 1 e 2 del Reg. Ue 282/2011 perché possa avvalersi del regime non imponibilità ex art. 72 comma 1 lett. f) del DPR 633/72 (che trova corrispondenza nell’esenzione di cui all’art. 151 della dir. 2006/112/CE) relativamente agli acquisti intracomunitari (rilevanti in Italia) compiuti nell’esecuzione del mandato conferitogli.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello di ieri, 19 gennaio 2021 n. 45, precisando inoltre che, nella fattispecie considerata, qualora l’ente intenda essere esonerato dall’obbligo di vistare il predetto certificato, trattandosi di operazioni con efficacia diretta nella sfera giuridica del soggetto rappresentato e destinate ad un uso ufficiale, la richiesta dev’essere presentata allo Stato membro ospitante l’organismo internazionale, sempreché quest’ultimo non abbia stipulato accordi di sede con l’Italia né risulti ivi accreditato ai fini diplomatici.
Come si evince dal complesso della normativa comunitaria, infatti, sono le autorità competenti dello Stato membro ospitante l’organismo internazionale (nella specie, la Francia) a dover valutare la spettanza delle esenzioni IVA previste dalla normativa nazionale in conformità alla Direttiva IVA e, se del caso, vistare il certificato di esenzione, ovvero concedere la dispensa dal visto in conformità al Reg. Ue 282/2011.
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