Fuori campo IVA gli importi erogati dall’impresa maggiore di trasporto
Con la risposta a interpello n. 134 pubblicata ieri, 2 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento IVA da applicare agli importi erogati da una società, in qualità di “impresa maggiore di trasporto”, ai trasportatori “interconnessi”.
Il caso in esame riguarda una società individuata dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nonché dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, come il soggetto su cui accentrare l’operatività relativa:
- alla perequazione dei ricavi tariffari;
- all’erogazione, nei confronti degli interconnessi, degli importi dovuti a copertura del gas non contabilizzato (GNC), ossia del quantitativo che residua dal confronto del gas immesso nelle reti di trasporto con il gas consegnato agli utenti finali, aumentato dei consumi connessi alla gestione operativa della rete.
A questo proposito, è stato precisato che l’accredito o l’addebito dei ricavi scambiati fra la predetta società e le imprese di trasporto interconnesse non costituiscono un corrispettivo per prestazione di servizi, ma una semplice dazione di denaro da considerare fuori dal campo di applicazione dell’IVA ex art. 2 comma 3 lett. a) del DPR 633/72.
Tenuto conto che la società opera come “mero collettore” della componente tariffaria GNC, anche la dazione di denaro che tale soggetto riconosce agli interconnessi, al fine di dotarli della provvista necessaria per l’acquisto del GNC, non è soggetta ad IVA per mancanza del presupposto oggettivo dell’imposta.
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