Aliquota IVA ridotta per gli integratori con proprietà terapeutiche
Le cessioni di integratori alimentari commercializzati in forma liquida e utilizzati per mantenere l’organismo in buona salute possono beneficiare dell’aliquota IVA del 10% prevista al punto 80 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, non essendo tali beni riconducibili alla categoria degli “sciroppi di qualsiasi natura” esclusa dall’agevolazione.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 50 di ieri, 29 luglio 2021, sulla base del parere espresso dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli in merito alla classificazione del prodotto che si presenta sotto forma di sciroppo, fluido o soluzione.
In particolare, si è affermato che se un prodotto in forma fluida o in soluzione è definito come integratore alimentare, “in considerazione delle sue proprietà atte a mantenere l’organismo in buona salute, o medicamento, per le sue proprietà terapeutiche, esso non potrà in nessun caso essere ricondotto alla tipologia di sciroppo come sopra descritta”.
Dall’analisi della composizione e dalle relative proprietà discende, quindi, la differente natura dei descritti integratori, “i quali vengono classificati nelle voci doganali residuali 2106 9092 o 2106 9098 in funzione degli ingredienti”. Si tratta, in sostanza, di una tipologia di prodotto diversa dal punto di vista merceologico, in quanto relativa a beni con caratteristiche utili al benessere e alla cura dell’organismo che, pertanto, rientrano nella previsione dell’aliquota IVA ridotta.
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