Sanzionato il datore di lavoro che omette la comunicazione di infortunio
L’INAIL fa il punto sul rapporto fra le sanzioni amministrative per omessa comunicazione di infortunio al SINP e quella ex art. 53 del DPR 1124/1965
L’art. 3, comma 3-bis del DL 244/2016 convertito ha modificato l’art. 18, comma 1-bis, lett. r) del DLgs. 81/2008 e, secondo la nuova formulazione, a decorrere dal 12 ottobre 2017 tutti i datori di lavoro (compresi i datori di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati ad intermediazione) hanno l’obbligo di comunicare a fini statistici e informativi all’INAIL, e per il suo tramite al SINP (sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, art. 86 del DPR 1124/1965), i dati relativi agli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
Tale obbligo deve essere adempiuto entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico.
Come ricorda ...
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