Il preavviso per il recesso dal rapporto di lavoro è liberamente rinunciabile
La parte recedente ha l’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva; la parte non recedente può invece rinunciare senza dover corrispondere nulla
Il preavviso ha efficacia obbligatoria e non reale. Ne consegue che, per quanto concerne la parte recedente, in caso di recesso con effetto immediato, il rapporto si risolve immediatamente, con l’unico obbligo del recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva, mentre per quanto concerne la parte non recedente, quest’ultima può rinunciare al periodo di preavviso, con conseguente immediata cessazione, anche in questo caso, del rapporto e senza nulla dover corrispondere all’altra parte.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 27934, depositata ieri, 13 ottobre 2021, la quale tratta il caso di un lavoratore che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma di denaro a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e conseguenti ...
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