Non scontano imposizione in Italia i compensi per la distribuzione in esclusiva
La risposta a interpello n. 22 di ieri, 13 gennaio 2022, conferma che le somme pagate da una società italiana a una società australiana a fronte del diritto di distribuzione in esclusiva in un determinato territorio (gli Stati Uniti d’America) non rientrano, ai fini dell’interpretazione della Convenzione Italia-Australia, tra le royalties, ma tra gli ordinari utili d’impresa, in quanto la società italiana non ha alcun diritto di utilizzare formule o informazioni industriali della società australiana (la quale cura in proprio la fabbricazione del prodotto).
Si rientra nella casistica esaminata nel § 10.1 del Commentario all’art. 12 del modello OCSE, secondo cui non costituiscono royalties ai fini convenzionali i corrispettivi pagati per ottenere i diritti di distribuzione in esclusiva di un prodotto o di un servizio in una determinata area geografica.
Nel caso in esame, quindi, i pagamenti non scontano alcuna imposizione italiana in capo alla società australiana, posto che la stessa è priva di stabile organizzazione in Italia e l’art. 7 della Convenzione Italia-Australia in materia di utili d’impresa esclude la tassazione nello Stato della fonte se il beneficiario non ha in questo Stato una stabile organizzazione.
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