Esenti IVA i servizi di alloggio resi ai portatori di handicap psichici
I servizi di alloggio, i servizi assimilabili a quelli di sostegno e cura della persona nonché le altre prestazioni accessorie a questi ultimi, resi da una società a portatori di handicap psichici, possono beneficiare del regime di esenzione IVA. Si tratta del chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 221 pubblicata ieri, 27 aprile 2022.
Il caso esaminato riguarda un’impresa sociale senza scopo di lucro che, attualmente, fornisce assistenza non domiciliare a soggetti con disturbi psichiatrici. Tale società intende avviare delle unità abitative in cui attuare programmi residenziali di “abitare supportato”, i quali non prevedono l’assistenza continua, ma si fondano sul sostegno offerto da operatori non stabilmente presenti nell’appartamento assegnato all’utente.
Sulla base di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, le citate prestazioni di servizi possono fruire del regime di esenzione IVA di cui all’art. 10 comma 1 n. 21 del DPR 633/72 relativo alle “prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili (...)”.
Questa fattispecie di esenzione ha carattere oggettivo, in quanto per la sua applicazione rileva solo la riconducibilità dei servizi tra quelli ivi indicati e non anche la natura giuridica del prestatore.
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