Agevolazioni IVA estese per le prestazioni sanitarie nel settore privato
Il regime di esenzione e l’aliquota del 10% si applicano anche ad alcune operazioni rese presso strutture private non convenzionate
Con la conversione in legge del DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”), ad opera della L. 122/2022, è stata confermata la norma, contenuta nell’art. 18 del decreto, che estende le agevolazioni IVA a favore di istituti e case di cura private non convenzionate.
In ambito sanitario, l’art. 10 del DPR 633/72 prevede, sostanzialmente, le seguenti due ipotesi di esenzione dall’IVA:
- una per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese nell’esercizio di arti e professioni sanitarie (art. 10 n. 18) del DPR 633/72);
- l’altra per i c.d. servizi di ospedalizzazione, ossia le prestazioni di ricovero e cura rese a persone ricoverate presso enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica
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