ACCEDI
Mercoledì, 30 aprile 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Consulenza specifica ed essenziale per la gestione dei fondi comuni di investimento esente da IVA

/ REDAZIONE

Giovedì, 6 ottobre 2022

x
STAMPA

Con la risposta a interpello n. 489, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate, facendo riferimento a precedenti documenti di prassi e alla giurisprudenza unionale, ha richiamato i principi cui ci si deve attenere per l’individuazione dei servizi riconducibili nell’ambito della “gestione dei fondi comuni di investimento”, a cui spetta l’esenzione da IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 1 del DPR 633/72.

La questione oggetto di interpello concerne una società di gestione collettiva del risparmio (SGR) la quale, avendo stipulato vari contratti con soggetti terzi per esternalizzare alcune funzioni di gestione e amministrazione di un Fondo comune di investimento alternativo (FIA) da lei gestito, chiedeva conferma all’Amministrazione finanziaria circa il fatto che detti servizi potessero beneficiare dell’esenzione.

Secondo quanto affermato dalla la Corte di Giustizia Ue, i servizi forniti da un gestore esterno possono rientrare, sotto il profilo oggettivo, nell’ambito dell’esenzione a condizione che formino “un insieme distinto, valutato globalmente, destinato a soddisfare funzioni specifiche ed essenziali della gestione dei fondi comuni di investimento” (ex plurimis cause riunite C-58/20 e C-59/20).

Al fine di comprendere se le prestazioni in esame ricadano nell’ambito di operatività dell’art. 135 par. 1 lett. g) della direttiva 2006/112/Ce, occorre verificare che il servizio fornito da terzi “presenti un nesso intrinseco con l’attività propria di una società di gestione” (causa C-275/11).

L’Agenzia, richiamando la recente risposta a interpello n. 206/2022, segnala, infine, a titolo esemplificativo, che non può beneficiare dell’esenzione IVA una prestazione composita erogata da un soggetto che gestisce, nel contempo, organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi non assimilabili ai predetti organismi. In tal caso, infatti, non sarebbe identificabile un servizio destinato a “soddisfare funzioni specifiche ed essenziali della gestione di fondi comuni di investimento”.

TORNA SU