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Rimborso IVA ammesso se la mancata emissione della nota di credito è incolpevole

/ REDAZIONE

Sabato, 17 dicembre 2022

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Qualora un soggetto passivo non sia legittimato a emettere una nota di credito per motivi a lui non imputabili, può presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 30-ter comma 1 del DPR 633/72. Si tratta di quanto confermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 592 pubblicata ieri, 16 dicembre 2022.

Il caso esaminato riguarda una società che aveva assoggettato a IVA i servizi prestati in qualità di advisor finanziario. A fronte di due diverse istanze di interpello, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito, rispettivamente, che tali servizi:
- non erano accessori alla cessione di un pacchetto azionario;
- potevano beneficiare del regime di esenzione IVA di cui all’art. 10 comma 1 nn. 4 e 9 del DPR 633/72.
Pertanto, il soggetto passivo ha domandato chiarimenti in merito alle modalità per il recupero dell’imposta erroneamente addebitata in rivalsa al committente.

A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’errore di aliquota descritto è riconducibile alle ipotesi di variazione IVA ex art. 26 comma 3 del DPR 633/72. Tuttavia, nel caso di specie non è più possibile l’emissione di una nota di credito, in quanto sono decorsi i 12 mesi dall’effettuazione dell’operazione.

Considerato che il soggetto passivo non ha proceduto a rettificare tempestivamente la fattura confidando nel contenuto della prima risposta a interpello, è stata ammessa la possibilità di presentare istanza di rimborso ex art. 30-ter comma 1 del DPR 633/72 essendosi verificato il presupposto (ossia la seconda risposta a interpello con la quale le prestazioni rese dalla società sono state ritenute esenti IVA).

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