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Nuove indicazioni sul trattamento IVA del «sale and lease back»

/ REDAZIONE

Sabato, 4 febbraio 2023

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Con la risoluzione n. 3 pubblicata ieri in serata, l’Agenzia delle Entrate ha formulato i primi chiarimenti in merito al trattamento IVA da riservare al “sale and lease back” a seguito della sentenza di Cassazione n. 11023 del 27 aprile 2021, superando così le precedenti istruzioni fornite con la C.M. n. 218/2000.
Secondo l’impostazione adottata nel 2000, l’operazione di “lease back” si componeva di tre diverse operazioni: la cessione immobiliare (soggetta a IVA) nei confronti della società locatrice, la concessione in leasing del bene e l’eventuale riscatto (configurabile come ulteriore cessione di beni).

Nella risoluzione n. 3 viene esaminata la pronuncia della Corte di Giustizia Ue 27 marzo 2019, causa C-201/18, da cui la sentenza di Cassazione deriva.
L’Agenzia delle Entrate non perviene, però, a una conclusione univoca: in linea con i principi della Corte Ue, un’operazione di “sale and lease back” può configurare, ai fini IVA, un’operazione composta da cessioni di beni e prestazione di servizi ovvero un’unica operazione a scopo di finanziamento (prestazione di servizi). Per giungere a una conclusione, si ritiene “necessario valutare attentamente le singole clausole contrattuali per individuare la concreta regolamentazione del rapporto che le parti hanno inteso stabilire e, dunque, il conseguente trattamento fiscale, avendo particolare riguardo alle prerogative in capo all’utilizzatore del bene concesso in leasing”.

Fermo restando che la qualificazione richiede un approccio “caso per caso”, l’Agenzia pone in luce alcuni elementi che avvalorano la causa esclusivamente finanziaria dell’operazione posta in essere, vale a dire:
- la presenza, nel rapporto contrattuale, di clausole che escludono o limitano significativamente il potere dell’impresa di leasing di disporre giuridicamente del bene come proprietario (ad es., clausole che espressamente limitano le prerogative del proprietario, precludendo la possibilità di vendere il bene o concederlo in garanzia a terzi);
- la previsione di facoltà, contrattualmente concesse all’utilizzatore del bene, particolarmente stringenti, tali da far ritenere che sia quest’ultimo a conservare il diritto di disporre del bene “come se ne fosse il proprietario” (ad es., clausole che limitano la responsabilità dell’effettivo proprietario, facendo sì che sull’utilizzatore gravino effettivamente la maggior parte dei rischi e dei benefici relativi alla proprietà del bene).

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