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Rimborso «anomalo» per l’IVA non dovuta sulle vendite a distanza Ue

/ REDAZIONE

Giovedì, 20 aprile 2023

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Nella risposta a interpello n. 299 pubblicata ieri, 19 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al rimborso dell’IVA erroneamente corrisposta in Italia da un soggetto estero con riferimento alle c.d. vendite a distanza.

Nel caso in esame, l’istante è una società statunitense operante ai fini IVA in Italia mediante rappresentante fiscale, che ha assoggettato a IVA italiana tutte le cessioni di beni effettuate, via web, all’interno del territorio unionale. L’imposta è stata peraltro versata anche in Danimarca, in seguito a un accertamento da parte dell’Autorità fiscale di tale Stato, in relazione alle operazioni del periodo fra il 1° ottobre 2018 e il 30 giugno 2021.

Richiamando la risposta a interpello 16 aprile 2021 n. 255, con riguardo ai periodi d’imposta oggetto di accertamento, l’Agenzia conferma l’applicabilità dell’art. 11-quater comma 2 del DL 35/2005, benché soppresso in ragione dell’entrata in vigore del regime OSS per le vendite a distanza dal 1° luglio 2021. In forza di tale norma, nelle ipotesi di duplicazione dell’imposta, il soggetto passivo può ricorrere al c.d. “rimborso anomalo” di cui all’art. 30-ter del DPR 633/72, chiedendo la restituzione dell’IVA assolta nel termine di due anni dalla data di notifica dell’atto impositivo da parte dell’Autorità estera.

Nella specie, la società istante deve presentare la richiesta, unitamente alla documentazione idonea provare l’indebito versamento, presso l’Ufficio competente in base al domicilio fiscale del rappresentante nominato ex art. 17 comma 3 del DPR 633/72, secondo le istruzioni reperibili nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, trattandosi di “rimborso anomalo” disciplinato dall’art. 30-ter del DPR 633/72, non è richiesta la prestazione della garanzia per il rimborso dell’IVA versata in eccesso, contemplata per le sole procedure di cui all’art. 38-bis comma 4 dello stesso decreto.

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