Per l’OSS Ue identificazione IVA dove ha sede l’attività economica
Non rileva la presenza di una logistica terza in un altro Stato membro da cui sono spediti i beni
Con l’introduzione del regime One Stop Shop è stato semplificato l’assolvimento dell’IVA su una serie di operazioni transfrontaliere, tra cui le vendite a distanza intracomunitarie di beni.
Rientrano in tale definizione, ai sensi dell’art. 38-bis del DL 331/93, le cessioni di beni spediti/trasportati da uno Stato membro a un altro, a cura del fornitore, nei confronti di privati, o comunque di soggetti non tenuti ad assolvere l’imposta sugli acquisti intracomunitari.
Di norma, per volumi annuali di vendite a distanza sopra i 10.000 euro, il fornitore è tenuto ad assolvere l’IVA nello Stato di “arrivo” dei beni, con conseguente obbligo di identificazione in tale Stato.
Grazie al regime OSS, invece, il fornitore può dichiarare e versare l’imposta ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41