Amministrazione di condomini soggetta a IVA se c’è impiego di mezzi organizzati
Con l’ordinanza n. 756 del 9 gennaio 2024, la Corte di Cassazione ha confermato, fra l’altro, che l’attività di amministrazione di condomini è soggetta a IVA quando è svolta con l’impiego di mezzi organizzati.
Quando invece è svolta senza un apparato organizzativo può ricondursi a un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 49 del DPR 597/73 e, in base al disposto dell’art. 5 comma 2 del DPR 633/72, non configura esercizio di arti o professioni, per cui non va assoggettata al tributo.
Tale ultima situazione, però, si verifica normalmente quando l’amministrazione riguarda un solo condominio o un numero limitato di condomini, costituiti comunque da un numero ristretto di partecipanti.
Se invece l’amministrazione riguarda una pluralità di condomini con un elevato numero di partecipanti, non è pensabile che l’attività possa essere espletata senza un congruente apparato organizzativo (es. computer, schedari, ecc.; cfr. Cass. n. 6671/96), per cui essa sarà soggetta ad imposta.
Nel caso specifico, la Corte, in continuità con precedenti pronunce, ha ritenuto che fosse da assoggettare a IVA l’attività di un soggetto (persona fisica) che aveva svolto, ancorché in modo non esclusivo, l’amministrazione di quattro condomini in un arco di tempo compreso tra il 2006 e il 2012.
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