Autoriciclaggio in caso di successivo fallimento
Il godimento personale resta punibile se si ostacola l’identificazione della provenienza delittuosa
Ai fini della consumazione del reato di autoriciclaggio riguardante i proventi del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è irrilevante l’assenza della condizione obiettiva di punibilità della dichiarazione di fallimento.
La Corte di Cassazione precisa, nella sentenza n. 3743 depositata ieri, che la dichiarazione di fallimento si pone infatti come mera condizione di punibilità, con la conseguenza che il fatto che essa intervenga successivamente alla condotta di autoriciclaggio non incide sulla consumazione di tale reato che – al pari di quello presupposto della bancarotta patrimoniale – è già completo in tutte le sue componenti oggettive e soggettive (Cass. n. 22143/2022).
Se si adottasse una contraria interpretazione, del resto, si verrebbe a creare l’irragionevole ...