Imprese artigiane, per l’iscrizione all’albo la Comunicazione unica è esente da bollo
Con la risoluzione n. 24/E diramata oggi, 29 marzo 2010, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il corretto trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo sulla Comunicazione unica presentata con modalità telematica dalle imprese artigiane.
In merito, la risoluzione osserva che la presentazione all’ufficio del Registro delle imprese, in modalità telematica o su sopporto informatico, della Comunicazione unica di cui all’art. 9 del DL 31 gennaio 2007 n. 7, sia da assoggettare all’imposta di bollo prevista dall’art. 1, comma 1-ter, della tariffa, parte prima, annessa al DPR 26 ottobre 1972 n. 642. D’altro canto, però, per le imprese artigiane, ad essere assoggettata all’imposta di bollo è solo la prima comunicazione volta ad ottenere l’iscrizione nel Registro delle imprese, mentre la seconda, quella volta all’iscrizione nell’Albo delle imprese artigiane, ne è esente. Ciò in quanto tale ultima comunicazione, riferendosi al numero di protocollo della prima pratica ed essendo volta alla compilazione in una nuova comunicazione dei campi relativi all’Albo delle imprese artigiane, costituisce una mera integrazione documentale relativa a una precedente Comunicazione unica già assoggettata all’imposta di bollo.
Infine, non sono assoggettate all’imposta di bollo le domande e gli atti, anche se inviati mediante Comunicazione unica, che prima dell’introduzione della stessa erano esenti dall’imposta. (Redazione)
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