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Contenzioso tributario: in una circolare dell’Agenzia delle Entrate tutte le novità

/ REDAZIONE

Giovedì, 1 aprile 2010

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Il processo tributario taglia i tempi per impugnare la decisione del giudice nell’ipotesi in cui non sia stata notificata la sentenza. In questo caso, infatti, per i giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della L. 69/2009, si riduce da un anno a sei mesi il tempo utile per contestare la sentenza mediante appello, ricorso per Cassazione o revocazione ordinaria. Si tratta di uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 17 diramata oggi, che, sulla base delle innovazioni apportate dalla L. 69/2009 al processo civile, illustra le modifiche che possono essere applicate al processo tributario.
L’Agenzia delle Entrate ricorda tra l’altro che chi rifiuta di conciliare paga: il giudice condanna alle spese del processo la parte che ha opposto rifiuto alla proposta conciliativa senza giustificato motivo, in caso di accoglimento della domanda in misura non superiore alla predetta proposta. In particolare, la circolare precisa che almeno in questa prima fase, in cui non si è ancora definito un preciso orientamento giurisprudenziale, se il contribuente ha rifiutato la proposta di conciliazione giudiziale, gli Uffici possono richiedere la condanna alle spese del processo se la Commissione tributaria decide secondo la proposta di conciliazione o in termini ad essi ancora più favorevoli. Le motivazioni della sentenza, inoltre, devono necessariamente contenere le “gravi ed eccezionali ragioni” che inducono a compensare le spese giudiziali. Non bastano più, quindi, i semplicistici “giusti motivi”. Anche nei gradi di merito, sulla scia di quanto già previsto per il giudizio di legittimità, le parti possono depositare memorie scritte tutte le volte che il giudice ritiene di fondare la sua decisione su una questione rilevata d’ufficio, per evitare le c.d. “decisioni a sorpresa”. (Redazione)

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