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OPINIONI

Incompatibilità delle società di servizi: la retroattività non convince

Lascia perplessi l’interpretazione fornita dal Consiglio nazionale in merito a efficacia, sanzioni e strumenti a disposizione degli Ordini per le verifiche

/ Emanuele FAVERO

Venerdì, 24 giugno 2011

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Pubblichiamo l’intervento di Emanuele Favero, Consigliere dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Parma.

Con il recente Pronto Ordini n. 136/2011, il Consiglio nazionale ha dato risposta ai quesiti posti dall’Ordine di Parma in materia di incompatibilità (si veda “Incompatibilità retroattiva per la società di servizi” di ieri).

Il richiamo alle Note interpretative approvate nell’ottobre 2010 è d’obbligo, soprattutto quando l’Ordine di Parma espone l’opportunità di attendere la legittimazione delle società di lavoro professionali; l’interpretazione, più restrittiva rispetto alle precedenti, non tiene in nessun conto lo status quo, in quanto vuole dare una nuova immagine della professione senza però passare dalla complicata fase della transitorietà e della risoluzione dei problemi che essa stessa genera.

Questa “visione” del supercommercialista di massa è confermata dalla risposta ad altro quesito: da quando le Note Interpretative sono efficaci? L’Ordine chiede, con preoccupazione, se già in riferimento al 2010 oppure dal più ragionevole 2011. Si riporta la risposta integrale, in quanto l’estensore non è in grado di comprenderne il significato ultimo: “[...] si evidenzia che l’art. 4 del DLgs. n. 139/2005, ultimo comma, stabilisce che «le ipotesi di incompatibilità sono valutate con riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo». Considerato, dunque, che l’art. 4 è in vigore già dal 3 agosto 2005 e che l’eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità in capo all’iscritto configura una violazione di legge rilevante ai fini dell’art. 49 del DLgs n. 139/2005 (procedimento disciplinare) e del decreto del Direttore Generale della Giustizia civile del 18 luglio 2003, il Consiglio dell’Ordine, osservate le norme del procedimento disciplinare, deve accertare la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità entro, e non oltre, il termine di cinque anni (termine prescrizionale dell’azione disciplinare, ai sensi dell’art. 56 del DLgs. n. 139/2005)”.

È il buonsenso a escludere la retroattività delle Note interpretative

Ora, chi sa parli. A una prima veloce lettura, sembra che le Note interpretative siano efficaci già dall’agosto 2005, quindi retroattive; poi interviene il buonsenso, che impedisce di trovare appigli solidi a questa interpretazione. Quindi? Io non so.

Altro quesito riguarda gli strumenti a disposizione dell’Ordine per procedere alle necessarie verifiche: quali sono? Oltre al giusto richiamo alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del DPR. 445/2000, si fa riferimento agli strumenti che l’Ordine “ritiene più opportuni (consultazione di pubblici registri, etc.)”.
Come “etc.”? Qualcuno ha provato a fare una vera verifica ad altro soggetto? Non è facile farla neppure per sé (es. variazione di quote di partecipazione in società di servizi in corso d’anno).

Infine, le sanzioni: l’Ordine dovrà attenersi a due procedimenti diversi, a seconda che la causa di incompatibilità sia ancora in essere oppure sia già stata rimossa:
- se ancora in essere, l’accertamento della sussistenza dell’incompatibilità secondo il “Procedimento per la valutazione delle incompatibilità”, approvato con il Decreto del Direttore Generale della Giustizia del 18 luglio 2003, comporta la cancellazione dell’iscritto;
- se è stata rimossa, le sanzioni irrogabili secondo il procedimento disciplinare di cui all’art. 49 e seguenti del DLgs. 139/2005 sono quelle note (censura, sospensione, radiazione).

Un consiglio: non fatevi nemici i consiglieri del vostro Ordine.

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