Non basta andare all’estero per sfuggire al fallimento
Per le Sezioni Unite, se la società rischia il fallimento in Italia, spetta al giudice italiano decidere se il trasferimento risulta fittizio o meno
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15880 del 20 luglio 2011, tornano a pronunciarsi sulla questione del trasferimento della società all’estero compiuta per sottrarsi ad una probabile dichiarazione di fallimento in Italia.
Nei fatti, dichiarato il difetto di giurisdizione da parte del Tribunale di primo grado in ordine alle istanze di fallimento presentate nei confronti di una società, la Corte d’appello – su reclamo proposto dagli stessi creditori istanti – aveva ritenuto “non effettivo” il trasferimento della sede della società in un Paese estero. Pertanto, la Corte aveva disposto la trasmissione degli atti al Tribunale per la dichiarazione di fallimento.
Avverso tale decreto, ha dunque proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ...
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