Deducibili i costi da attività illecite colpose
Il DL 16/2012 ammette la deducibilità anche per i costi la cui fattura è emessa da un soggetto diverso da colui che ha effettuato la prestazione
L’art. 8, commi 1-3, del DL n. 16/2012, mediante la sostituzione del comma 4-bis dell’art. 14 della L. n. 537/93, ha la finalità di inibire in maniera univoca la deducibilità dei componenti negativi di reddito direttamente connessi al compimento delle fattispecie di reato più gravi, evitando però che tale indeducibilità possa essere utilizzata come regola generale nella determinazione del reddito imponibile.
Infatti, la nuova disposizione prevede che le ipotesi d’indeducibilità siano limitate ai soli costi e spese relativi a acquisti di beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale. Se, poi, interviene una sentenza definitiva ...
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