Rebus dell’imposta di registro sugli atti enunciati
Gli atti non soggetti a registrazione o soggetti a registrazione in caso d’uso possono essere enunciati senza pagamento dell’imposta
Quando un atto enuncia disposizioni, documentate da atti scritti o intervenute verbalmente, non sottoposte a registrazione, l’Ufficio può, in presenza di talune condizioni, sottoporre ad imposta di registro anche le disposizioni in esso “enunciate”. Questo è quanto dispone l’art. 22 del DPR 131/86, sotto la rubrica “enunciazione di atti non registrati”.
La norma sull’enunciazione presenta molte criticità, come, ad esempio, quelle poste in luce dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 15585/2010 (si veda “Registro al 3% per il finanziamento dei soci enunciato nel verbale di assemblea” del 4 ottobre 2010), che, facendo applicazione del citato art. 22, ha ritenuto tassabile con imposta di registro del 3% il finanziamento dei soci menzionato ...
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