Per il valore normale, rileva il mercato del venditore
La Corte di Cassazione ritorna sui criteri di definizione dei prezzi di trasferimento infragruppo
Con la sentenza 24005 di ieri, 23 ottobre 2013, la Corte di Cassazione ha ribadito che ai fini dell’individuazione del valore normale, cui è ancorata la normativa sui prezzi di trasferimento di cui all’art. 110 comma 7 del TUIR, occorre, in via prioritaria, fare riferimento ai listini e alle tariffe del venditore dei beni o del prestatore di servizi ovvero, in caso di inesistenza, di inapplicabilità, o di inattendibilità del listino o della tariffa, alle mercuriali e ai listini delle Camere di commercio o alle tariffe professionali, tenendo conto anche degli sconti d’uso; solo in via sussidiaria potrà farsi riferimento al prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni o i servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41