Niente retroattività per l’abuso del diritto
Il contribuente non può «pagare» il fatto di non sapere che esistesse tale principio, sorto da un’interpretazione nuova e sorprendente
Può un rilievo di abuso del diritto applicarsi a operazioni economiche poste in essere prima che la giurisprudenza affermasse l’esistenza di tale potere della Amministrazione finanziaria?
A questo delicato quesito risponde la sentenza 144/66/13 della C.T. Reg. Milano.
La questione è molto importante in pratica e di notevole interesse generale.
In termini astratti, un facile argomento per affermare la “retroattività” dell’abuso del diritto sarebbe partire dal fatto che il giudice non crea le norme, ma ne riconosce l’esistenza nell’ordinamento. Se così è, il principio dell’abuso del diritto era già vigente e non vi sarebbe spazio per alcuna retroattività, per il fatto della regola dell’abuso esisteva già, anche se nessuno lo sapeva, al momento dei
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