Con cancellazione della partita IVA, beni residui da tassare
Nella cessazione dell’attività che ne consegue, la base imponibile non può essere costituita dal valore normale
Per la Corte di Giustizia Ue, in caso di cessazione dell’attività a seguito della cancellazione d’ufficio di un soggetto passivo dal registro IVA, i beni giacenti che, al momento dell’acquisto, avevano formato oggetto di detrazione, devono essere tassati in base al valore residuo.
Come noto, ad eccezione del trasferimento o conferimento d’azienda, la direttiva 2006/112/CE (art. 18) attribuisce agli Stati membri la possibilità di assimilare il possesso di beni da parte di un soggetto passivo o dei suoi aventi causa in caso di cessazione della sua attività economica imponibile a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso, se per detti beni è stata detratta l’IVA al momento della loro acquisizione.
Allo stesso tempo, il successivo art. 74 della direttiva medesima ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41